FINO A QUANTA DROGA SI PUÒ SPACCIARE PER ESSERE CONSIDERATO DAL GIUDICE UN “FATTO DI LIEVE ENTITÀ”? – DOPO ANNI DI SENTENZE DISOMOGENEE CHE LASCIAVANO PIENA DISCREZIONALITÀ AL GIUDICE FINALMENTE C’È UN METRO DI GIUDIZIO UNIFORME – ECCO I PARAMETRI PER NON INCORRERE IN SANZIONI

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Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

 

droga droga

Fino a che quantità la cessione di droga può essere considerata «fatto di lieve entità»? È una delle domande che ai giudici capita di doversi fare più spesso, perché nelle sentenze fa una enorme differenza in termini di pena per i condannati: se infatti viene riconosciuto il quinto comma dell'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, che non distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, la legge prevede che il giudice possa condannare a una pena compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 4 anni, mentre altrimenti la pena parte già da un minimo di ben 6 anni e arriva sino a un massimo di 20.

 

E storicamente l'incertezza applicativa (al pari quindi della imprevedibilità) è notevole, perché, nel silenzio della legge sul concetto di «lieve entità», i giudici nel decidere risentono di forti disomogeneità, determinate non solo dalla propria sensibilità culturale ma anche dal contesto locale nel quale operano (in una grande città o in un piccolo centro non è raro vedere la medesima quantità giudicata in maniera opposta), nonché dalle proprie esperienze professionali. Ed è un tema gigantesco anche dal punto di vista penitenziario, in quanto quasi un terzo dei detenuti sono in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, e un quarto sono tossicodipendenti.

 

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Ecco allora che adesso una sezione della Cassazione, la VI, trovandosi a dover valutare il ricorso di un condannato (per 100 grammi lordi di hashish al 34% di purezza) al quale la Corte d'Appello non aveva riconosciuto la lieve entità, ha pensato «necessario tentare di compiere una verifica statistica della rilevanza che la giurisprudenza ha dato al quantitativo»: e a questo scopo (sulla vaga scia di quello che accadde nel 2012 con un monitoraggio del Massimario in vista di una sentenza delle Sezioni Unite), ha fatto studiare il tema sull'ultimo triennio al proprio «Ufficio per il Processo», introdotto dalla legge Cartabia nei vari uffici giudicanti per farli assistere nei compiti di studio da uno staff di giovani giuristi.

 

droga in europa droga in europa

Arianna Lancia e Flavia Pacella hanno così trovato e spulciato ben 398 sentenze di Cassazione sull'argomento tra il 2020 e il 2022, e il primo dato che balza all'occhio è la davvero curiosa variabilità, posto che ci sono sentenze che hanno fatto rientrare nel concetto di «lieve entità» appena 0,97 grammi di hashish oppure anche 386 grammi dello stesso stupefacente, e persino un etto e mezzo di cocaina o un etto di eroina.

 

Lo studio ha allora statisticamente raggruppato il numero di sentenze più significativo attorno a una soglia mediana di riconoscimento della «lieve entità», e si è visto che questo parametro di massima (considerato in rapporto ovviamente alla media del principio attivo riscontrato dai verdetti) si attesta nella giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte intorno ai 25 grammi lordi di cocaina per una purezza media del 68% che fan 17 grammi di principio attivo; ai 30 grammi lordi di eroina che a una purezza media del 17% fa 5,1 grammi di principio attivo; ai 110 grammi lordi di marijuana che al 12% di purezza fa 12,1 grammi di principio attivo; e ai 102 grammi lordi di hashish che alla purezza media del 25% fa 25,5 grammi di principio attivo.

corriere della droga fermato con gli ovuli nella pancia 4 corriere della droga fermato con gli ovuli nella pancia 4

 

Ed è questa ricorrenza statistica che la VI sezione della Cassazione, presieduta da Giorgio Fidelbo, propone come possibile parametro: soglia del tutto indicativa non solo perché non può avere alcun effetto vincolante, ma anche perché la quantità è un elemento sempre importante ma a volte non l'unico in gioco, dovendosi considerare altre circostanze quali il grado di purezza della sostanza, il ritrovamento di bilancini o contabilità, l'incongruità del reddito a fronte di contanti sequestrati, la suddivisione in dosi.

 

NASCONDIGLI PER LA DROGA NASCONDIGLI PER LA DROGA

E così nel processo in questione, «applicando il principio al caso», il collegio presieduto da Pierluigi Di Stefano, con relatore Paolo Di Geronimo, valuta che «il quantitativo in sequestro, 100 grammi di hashish, rientri appieno in quel valore di soglia che, per giurisprudenza prevalente di questa Corte, è stato ricondotto all'ambito del fatto lieve». Sentenza annullata. E rinvio a un nuovo Appello che ridetermini la pena.

 

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