
“LA DIFESA DI STASI NON VOLLE LA RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO NEL 2017” – NEL DICHIARARE INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DAI LEGALI DELL’UNICO CONDANNATO PER LA MORTE DI CHIARA POGGI, LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE INDIRETTAMENTE A QUELLO CHE ORA DICE CARLO NORDIO (“È IRRAGIONEVOLE CHE DOPO DUE SENTENZE DI ASSOLUZIONE SIA INTERVENUTA UNA CONDANNA”) – OTTO ANNI FA, INFATTI GLI ERMELLINI SOTTOLINEARONO COME GLI AVVOCATI DI STASI NON MOSSERO “NESSUNA DOGLIANZA”, FINO AL RICORSO STRAORDINARIO, DELLA POSSIBILE RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO…
'Difesa Stasi in appello bis non volle riapertura dibattimento'
(ANSA) - Nel secondo processo d'appello i giudici di Milano, ribaltando le due sentenze e condannando Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, non sono incorsi in alcun "errore percettivo" e, quindi, di valutazione del fatto, perché con la rinnovazione della istruttoria vennero introdotti dei nuovi elementi di prova di valore decisivo ai fini della decisione di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
E' quanto si evince dal provvedimento con cui la Cassazione, dichiarando "inammissibile" il ricorso straordinario presentato nel 2017 dai legali di Stasi, ha affrontato un tema che è ora ritornato di attualità per via dell'intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio sul delitto di Garlasco: le sue dichiarazioni riguardano la necessità di procedere a un nuovo processo in caso di annullamento della sentenza di assoluzione.
Gli ermellini, otto anni fa, avevano sottolineato come solamente in quella sede, ossia nel ricorso straordinario, i difensori avessero per la prima volta argomentato in quella sede l'avvenuta riforma della "pronunzia di assoluzione di primo grado in punto di responsabilità, senza far luogo alla nuova escussione dei testi assunti dal giudice di primo grado; e ciò ? secondo la tesi difensiva ? in violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo".
A questo proposito, la Suprema Corte aveva appunto evidenziato che "nessuna doglianza è stata mossa - a suo tempo - in tal senso" dagli avvocati di Stasi, che pure avrebbero potuto formulare - ove ritenute rilevanti - eventuali richieste al riguardo.
LA SCENA DEL CRIMINE - CASA POGGI - GARLASCO
In particolare, l'istruttoria dibattimentale aveva infatti portato ad acquisire ulteriori e importanti indizi proprio nel procedimento di rinvio, grazie allo svolgimento di numerosi accertamenti: la ripetizione dell'esperimento della cosiddetta camminata, l'acquisizione della bicicletta nera da donna in uso ad Alberto Stasi, con la conseguente scoperta dell'avvenuto spostamento dei pedali che erano risultati intrisi del Dna della vittima e l'identificazione delle scarpe calzate dall'assassino nelle Frau estive di taglia 42 (oltre alle analisi genetiche sulle unghie della vittima che sono ora oggetto di rilettura).
In particolare, a risultare determinante fu proprio la "nuova ricognizione" della bicicletta nera da donna degli Stasi acquisita per la prima volta agli atti nell'appello bis e precedentemente non sequestrata anche a causa della falsa testimonianza dell'ex comandante dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto.
abbraccio tra alberto stasi stefania cappa 1
chiara poggi 2
alberto stasi
stefania cappa alberto stasi