SCOPPOLA PER IL GOVERNO! - IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA IL GOLDEN POWER ATTIVATO SU CEDACRI, SOCIETÀ CRUCIALE NELLA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI PER BANCHE E ASSICURAZIONI, ACQUISITA NEL 2021 DALLA CONGLOMERATA LUSSEMBURGHESE “ION” DELL’IMPRENDITORE ANDREA PIGNATARO IN UNA OPERAZIONE DA 1,5 MILIARDI DI EURO – IL CONSIGLIO DI STATO HA ANNULLATO IL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE NEL LUGLIO 2023 IMPOSE PRESCRIZIONI A CEDACRI DOPO CHE PIGNATARO NE AVEVA DATO IN PEGNO LE AZIONI A GARANZIA DI UN PRESTITO DI 275 MILIONI – I MAGISTRATI HANNO ANCHE RANDELLATO IL GOVERNO: NON SI PUÒ UTILIZZARE IL GOLDEN POWER COME STRUMENTO DIRIGISTICO…
Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
Il governo, per tutelare l’interesse nazionale in settori strategici, non può usare in maniera estensiva i riconosciutigli poteri speciali del golden power, che incidono su una libertà costituzionalmente tutelata quale l’iniziativa economica privata, perché una interpretazione estensiva dei presupposti dei poteri speciali determinerebbe «il rischio, in potenziale contrasto con la disciplina europea della concorrenza, di riorientarli in funzione dell’attuazione di politiche economiche o industriali, o come strumento dirigistico di alterazione dei fisiologici meccanismi di funzionamento del mercato».
Ieri una decisione del Consiglio di Stato suona per il caso specifico di una società cruciale nella fornitura di servizi informatici per banche e assicurazioni (Cedacri spa, acquisita nel 2021 dalla conglomerata lussemburghese Ion dell’imprenditore Andrea Pignataro in una operazione da 1,5 miliardi di euro), ma rintocca più in generale per l’approccio futuro del governo al golden power.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha annullato il decreto della Presidenza del Consiglio che nel luglio 2023 impose prescrizioni a Cedacri dopo che il secondo uomo più ricco d’Italia ne aveva dato in pegno le azioni a garanzia di un prestito obbligazionario di 275 milioni.
ALFREDO MANTOVANO E GIORGIA MELONI - FOTO LAPRESSE
Il governo, in ciò confortato poi dal Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso di Pignataro, sosteneva che già la sola possibilità di una futura alterazione della proprietà (attraverso l’eventuale escussione del pegno in caso di default) fosse sufficiente presupposto del golden power. Ieri, invece, ribaltando la decisione del Tar […] il Consiglio di Stato adotta un’interpretazione più restrittiva.
Che ha un aspetto specifico contingente, ma soprattutto una portata più generale. Nello specifico, infatti, la sentenza valorizza che l’accordo sul pegno di Cedacri fosse stato strutturato in modo da espressamente escludere qualsiasi trasferimento di diritti di voto, amministrativi o economici ai creditori pignoratizi fino al verificarsi di un inadempimento: sicché la sola esistenza di un pegno (privo d’effetti immediati sulla governance aziendale) non poteva essere equiparata a una modifica degli asset strategici, rischio che avrebbe giustificato l’esercizio governativo del golden power a tutela della sicurezza nazionale.
Ma più in generale i giudici della IV sezione […] delineano il quadro regolatorio italiano e europeo per additare appunto che i poteri governativi di controllo sugli asset strategici non possono essere strumenti di controllo generalizzato sulle operazioni delle imprese, nè essere attivati sulla base di scenari ipotetici.


