PENSO DUNQUE “SUNO” – L’ANTITRUST HA AVVIATO UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI “SUNO”, SOCIETÀ STATUNITENSE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA SPECIALIZZATO NELLA CREAZIONE DI MUSICA – IL PROCEDIMENTO RIGUARDA PRESUNTE “CLAUSOLE VESSATORIE” CHE DETERMINEREBBERO UNO “SQUILIBRIO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEL CONTRATTO” – “SUNO” AVREBBE UN’AMPIA DISCREZIONALITÀ NEL MODIFICARE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO, IL SERVIZIO E I PREZZI DELL’ABBONAMENTO, SENZA INDICARE UN MOTIVO: L’AZIENDA POTREBBE DISABILITARE O CANCELLARE GLI ACCOUNT SENZA ALCUN PREAVVISO…
ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SULLA SOCIETÀ DI IA SUNO PER CLAUSOLE VESSATORIE
(ANSA) - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Suno, società statunitense che fornisce l'omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica.
Il procedimento, spiega l'Antitrust in una nota, riguarda "le clausole presenti nei Termini di Servizio applicati da Suno" che "presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell'art.33 del Codice del consumo, perché idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
In particolare, spiega l'Autorità, "i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un'ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi di abbonamento, senza l'indicazione di un giustificato motivo, e consentirebbero all'azienda di sospendere, disabilitare o cancellare l'account dell'utente - con i relativi contenuti - in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso.
Inoltre, le clausole estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto, e limiterebbero in modo molto ampio e generico la responsabilità della società, anche con riferimento a ipotesi di danno alla persona".
INTELLIGENZA ARTIFICIALE MUSICA
Particolare attenzione, prosegue la nota, merita la disciplina contrattuale dei diritti d'autore: la licenza imposta al consumatore per usufruire dei servizi della piattaforma ha "un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo, e si accompagna alla rinuncia ai diritti morali d'autore contraria agli artt. 20 e seguenti della legge n.633/1941".
Infine, precisa la nota, "i Termini di Servizio imporrebbero ai consumatori il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la presentazione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e stabilirebbero come foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts".
musica intelligenza artificiale 1
Nelle prossime settimane, nella sezione dedicata del sito dell'Antitrust, sarà pubblicato anche il testo della consultazione pubblica, disposta ai sensi dell'art.7, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n.31356, si legge nella nota.
Alla consultazione potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono partecipare alla consultazione anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.



