“IN UN CASO DI VIOLENZA IL TEMA DEL CONSENSO PUO' FAVORIRE LA DONNA? SAREBBE SEMPRE IL GIUDICE A STABILIRE SE LA DONNA HA RAPPRESENTATO UNA SITUAZIONE VERA O FALSA” - IL GIUDICE FABIO ROIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO E FONDATORE DELL'OSSERVATORIO VIOLENZA SULLE DONNE, PARLA DI "OCCASIONE MANCATA" PER LO STOP ALLA NUOVA NORMA CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE MA NON FUGA I DUBBI SUI RISCHI LEGATI AL CONSENSO “LIBERO E ATTUALE” – “SAREBBE SEMPRE IL PM A DOVER VERIFICARE SE QUEL CONSENSO C’È STATO OPPURE NO” (MA SULLA BASE DI COSA? COME LO VERIFICA?) - "LE DENUNCE CALUNNIOSE PER CASI DI VIOLENZA SI CONTANO SULLA PUNTA DELLE DITA" (MA CI SONO E NON VANNO MINIMIZZATE)
Giusi Fasano per il “Corriere della Sera” - Estratti
Fabio Roia, noto come «il giudice delle donne», è il presidente del Tribunale di Milano ed è uno dei magistrati più attivi e preparati del Paese in materia di violenza di genere.
Giudice, è deluso dallo stop alla legge sul consenso?
«Più che come magistrato, come cittadino mi è sembrata un’occasione mancata per dimostrare quanto sia importante la civiltà del rispetto delle donne. E ancora di più mi spiace che questo freno sia arrivato proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quasi a sottolineare la discrasia fra quello che celebriamo e quello che poi avviene nella vita quotidiana».
Perché secondo lei non va bene stabilire che è stupro se non c’è il «consenso libero e attuale»?
«Le obiezioni che ho sentito sono di natura giuridica e sono inesatte, oppure sono considerazioni non suffragate dai fatti».
Per esempio?
«Per esempio non è esatto sostenere che introducendo il consenso libero e attuale si inverte l’onere della prova, come dicono alcuni. È una suggestione, oltre che un errore.
manifestazione contro violenza sulle donne 3
Dal punto di vista processuale e giuridico non cambierebbe assolutamente nulla. Verrebbe ampliato il concetto di consenso ma sarebbe sempre il pubblico ministero a dover verificare se quel consenso c’è stato oppure no, tenendo presente che la denuncia comporta una assunzione di responsabilità.
Se denunci il falso commetti il reato grave di calunnia. Per chiarire fino in fondo: non è che all’improvviso una donna denuncia e quello che dice diventa automaticamente sufficiente per una condanna».
(...) Un no è un no, e davanti a situazioni che possono alterare il consenso, come lo stato di ebbrezza, il solo comportamento da tenere è astenersi».
Il ministro Salvini: dice che il «consenso preliminare, informato e attuale, così come è scritto, lascia spazio a vendette personali», che la norma è «vaga» e che per vendetta potrebbero essere inventati abusi «che intaserebbero i tribunali».
«Secondo me siamo un pochino fuori tema. Anche oggi, senza il consenso libero e attuale, una donna potrebbe accusare un uomo di violenza sostenendo di essere stata minacciata, ma nella mia esperienza devo dire che non ho visto migliaia di denunce calunniose per casi di violenza.
Si contano sulle punte delle dita, e ipotizzare aule intasate per questo genere di reati non risponde alla realtà giudiziaria che vediamo da sempre nei tribunali. Mi permetto di dire che le obiezioni giuridiche che ho sentito in questa discussione mi fanno pensare che forse servono a nascondere temi di natura politica».
manifestazione contro violenza sulle donne 6
Se in un caso di violenza c’è la parola di lei contro quella di lui, il tema del consenso potrebbe favorire lei?
«Ancora una volta: non cambierebbe nulla. Sarebbe sempre il giudice, nel contraddittorio delle parti, a stabilire se la donna ha rappresentato una situazione vera oppure falsa».


