1. SE POTESSI AVERE MILLE EURO AL MESE? ADDIO ALIMENTI! IL TRIBUNALE DI MILANO APPLICA LA SENTENZA GRILLI SUL DIVORZIO: NIENTE ASSEGNO SE L'EX GUADAGNA PIU’ DI MILLE EURO
2. QUELLO CHE CONTA SARA' L''AUTOSUFFICIENZA' DEL CONIUGE. FINIRA' IL FENOMENO DEI PADRI SEPARATI COSTRETTI ALLA CARITAS? INTRODOTTO IL PRINCIPIO DELLA “VITA DIGNITOSA”

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Giorgio Vaccaro per il Sole 24 Ore

 

torta macabra di divorzio torta macabra di divorzio

L’«indipendenza economica» che fa venir meno il diritto all’assegno divorzile è «la capacità per una determinata persona, adulta e sana, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)». E un primo parametro il giudice lo può ricavare dagli introiti del coniuge più debole: sopra mille euro al mese il diritto può essere negato.

 

Questa la precisazione contenuta nell’ordinanza presidenziale della IX Sezione del Tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017 (presidente f.f. Buffone) all’esito della prima analisi della posizione delle parti in un giudizio di divorzio. Ordinanza che interviene subito dopo la sentenza n. 11504/17 della Corte di cassazione (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 maggio) di cui richiama i principi e che segna un primo contributo per l’approfondimento del nuovo criterio guida affermato dai supremi giudici.

 

torta attestato di divorzio torta attestato di divorzio

In sostanza, posta l’inutilizzabilità del concetto del «tenore di vita», vi è ora da continuare a perfezionare il diverso criterio dell’«indipendenza economica» normativamente paragonabile al criterio della «autosufficienza economica» valido per il riconoscimento ai figli maggiorenni, non autonomi economicamente, di un assegno in loro favore.

 

Il richiamo all’autosufficienza economica, come criterio fissato dalla Cassazione cui far riferimento, nell’analisi circa l’esistenza o meno di un assegno divorzile, si può dire abbia ricevuto, con l’ordinanza milanese, alcuni importanti contributi in via sistematica: in primis la stessa è stata riconosciuta come immediatamente applicabile ai giudizi in corso, aventi a oggetto l’analisi dell’assegno divorzile e infatti, l’elemento da considerare come parametro, è costituito, nel caso di specie, dall’indagine che deve essere svolta con puntualità sul coniuge richiedente l’assegno divorzile ed è tesa alla verifica in capo all’istante dell’esistenza di «adeguati redditi propri» adeguati però alla capacità di provvedere – tenuto conto del contesto sociale di riferimento – al proprio sostentamento.

VITTORIO GRILLI LISA LOWENSTEIN VITTORIO GRILLI LISA LOWENSTEIN

 

Immediata correlazione di questo ragionamento è la preliminare adesione, del giudice di Milano, all’impianto tradizionale, richiamato dalla Cassazione di cui sopra, che suddivide il giudizio sull’assegno divorzile in due fasi: quella dell’esistenza o meno del diritto e quella, eventuale, sulla misura dello stesso.

 

veronica lario berlusconi veronica lario berlusconi

Ed è proprio in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile che la pronuncia di Milano fissa un criterio ulteriore, sempre sostitutivo del tenore di vita: quello del «riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente».

 

Nel compiere questa analisi, ben può il giudice, poi, adottare come «parametro (non esclusivo) di riferimento quello rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo la legge dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato – soglia che ad oggi è di 11.528,41 euro annui ossia mille euro mensili)».

PADRI SEPARATI FIGLI NEGATI PADRI SEPARATI FIGLI NEGATI

 

Questo perché, prosegue il giudice milanese, come anche affermato dalla Corte di appello di Milano, l’assegno divorzile non si deve tradurre in una impropria misura, finalizzata a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi, ma nella verifica delle posizioni e queste devono essere lette secondo il principio della auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi, come persone singole; fermo restando l’onere probatorio dell’esistenza del diritto sul richiedente, e sempre salvo l’ulteriore irrinunciabile principio del «non pregiudicare» la possibilità per l’onerato di condurre anch’esso una vita dignitosa.

 

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