RISPETTO PER I LAVORATORI - A BARI, IL TRIBUNALE DEL LAVORO HA DISPOSTO IL REINTEGRO DI UN DIRETTORE DI CROCIERA, LICENZIATO DOPO 18 ANNI DI ATTIVITÀ SVOLTA A BORDO DI NAVI DELLA COSTA CROCIERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON UNA SOCIETÀ CON SEDE A CURACAO, ISOLA CARAIBICA OLANDESE - IL DIPENDENTE AVEVA LAVORATO DAL 2003 AL 2021 STIPULANDO 51 CONTRATTI. PER I GIUDICI, IL RAPPORTO DI LAVORO SI DOVEVA CONSIDERARE A TEMPO INDETERMINATO E HANNO IMPOSTO UN RISARCIMENTO DA 130MILA EURO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE...
(ANSA) - Il Tribunale del Lavoro di Bari ha disposto il reintegro di un direttore di crociera tarantino, licenziato dopo 18 anni di attività svolta a bordo di navi della Costa Crociere con contratto a tempo determinato stipulato con una società con sede a Curacao.
Il giudice Agnese Angiuli ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, assistito dagli avvocati Fabrizio Del Vecchio e Antonello Schinaia, riconoscendo l'illegittimità del sistema di contratti a termine utilizzato nel tempo. Il dipendente aveva lavorato dal 2003 al 2021 attraverso 51 contratti di arruolamento stipulati con una società di Curacao, l'ultimo dei quali dopo la scadenza non era stato rinnovato.
Il Tribunale ha ritenuto che tale reiterazione configurasse un uso abusivo del lavoro a termine e, soprattutto, ha accertato la non genuinità dell'appalto tra la società estera e Costa Crociere.
In sentenza si legge che la società "si è avvalsa sistematicamente della prestazione lavorativa del lavoratore, in frode alla normativa domestica e comunitaria". Per i giudici, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato alle dipendenze della compagnia italiana sin dall'origine, anche in assenza di un valido contratto di appalto nei primi periodi.
Disposto quindi il reintegro immediato del lavoratore, che tornerà a breve in servizio. Sul piano economico, la società estera è stata condannata al risarcimento del danno patrimoniale, calcolato in misura pari all'ultima retribuzione moltiplicata per 18 anni di attività, per un importo superiore a 130mila euro, oltre interessi e rivalutazione. Respinte invece le richieste di danno non patrimoniale.



