BUONE NOTIZIE PER GLI UBRIACONI: LA GASTRITE PUÒ SALVARE DALL’ETILOMETRO! – LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE, CHE HA ANNULLATO UNA CONDANNA INFLITTA A UN AUTOMOBILISTA FERMATO IN PROVINCIA DI PESCARA CON UN TASSO ALCOLEMICO DI 0,92 GRAMMI PER LITRO – PER LA DIFESA DELL’UOMO, IL REFLUSSO E LA PRESENZA DI ACIDO GASTRICO POSSONO FALSARE L’ESITO L’ALCOLTEST - LA CORTE D’APPELLO AVEVA COMUNQUE CONFERMATO LA CONDANNA, MA POI…
Estratto dell’articolo di Francesca Milano per www.open.online
Un disturbo gastrico può influenzare il risultato dell’etilometro? Secondo la Corte di Cassazione sì, almeno al punto da imporre ai giudici un esame più approfondito prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza.
Con la sentenza n. 20966 del 2026, depositata l’8 giugno, la Suprema Corte ha annullato una condanna inflitta a un automobilista fermato nel marzo 2024 nel Pescarese con un tasso alcolemico rilevato di 0,92 grammi per litro, rinviando il caso alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio.
IL CONTROLLO E LA CONDANNA
Il caso riguarda un uomo che era stato fermato e sottoposto all’etilometro. Gli accertamenti avevano rilevato un valore di 0,92 g/l, superiore alla soglia di 0,8 g/l oltre la quale scatta il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della strada. Per questo era stato condannato a due mesi di arresto e mille euro di ammenda.
La difesa aveva però sostenuto che l’imputato soffriva di gastrite cronica e che tale patologia poteva alterare l’esito dell’etilometro. Secondo il consulente tecnico della difesa, infatti, il reflusso e la presenza di acido gastrico possono determinare una sovrastima dell’alcol rilevato dallo strumento.
[…] La Corte d’appello aveva comunque confermato la condanna, ritenendo che il disturbo gastrico potesse aver avuto al massimo un ruolo concorrente nell’innalzamento del tasso alcolemico e sottolineando che l’imputato aveva comunque assunto bevande alcoliche.
PERCHÉ LA CASSAZIONE HA DATO RAGIONE ALL’AUTOMOBILISTA
La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza d’appello. I giudici della Cassazione hanno sostenuto che la Corte territoriale avesse esaminato la consulenza tecnica della difesa ma se ne fosse discostata «con argomentazioni in parte fondate su un travisamento e in parte manifestamente illogiche».
Secondo la Cassazione, dalla documentazione scientifica acquisita al processo emergeva che il disturbo gastrico «poteva avere alterato la misurazione della presenza di alcol nell’aspirato» e non semplicemente modificato l’assorbimento dell’alcol effettivamente ingerito.
Il punto è decisivo perché il valore contestato all’automobilista era pari a 0,92 g/l, quindi non molto distante dalla soglia penale di 0,8 g/l. La Corte evidenzia che il reato richiede il superamento di una precisa soglia e che i giudici di merito non hanno spiegato «in che senso l’incidenza del disturbo sul rilevamento del tasso valesse comunque ad integrare la fattispecie penale e non quella amministrativa».[…]






