DECADENZA? MEGLIO SENZA – LA GOVERNATRICE GRILLINA DELLA SARDEGNA, ALESSANDRA TODDE, INCASSA UN PUNTO A SUO FAVORE: LA CONSULTA HA STABILITO CHE “IL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE HA ESORBITATO DAI PROPRI POTERI”, CIOÈ NON POTEVA ESPRIMERSI SULLA DECADENZA DELLA PRESIDENTE DI REGIONE – ALLA TODDE È STATA CONTESTATA LA REGOLARITÀ DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2024 – MA IL CASO NON FINISCE QUI: IL PROSSIMO 21 NOVEMBRE LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI DOVRA’ ESPRIMERSI SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI, CHE HA DICHIARATO DECADUTA LA GOVERNATRICE...
ALESSANDRA TODDE GIUSEPPE CONTE
(AGI) - Roma, 15 ott. - Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilita'.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, si e' pronunciata cosi' sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato per l'ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 dal Collegio di garanzia elettorale.
Per la Consulta non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che "si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto" e di trasmettere l'ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione del provvedimento di decadenza della Todde dalla carica di Presidente della Regione Sardegna.
La Corte osserva quindi che "le affermazioni compiute dal giudice nella sentenza, secondo le quali il Consiglio regionale non potrebbe sindacare l'accertamento sui fatti compiuto dall'organo di controllo, non sono pertanto vincolanti per la Regione, che non si e' mai ancora formalmente pronunciata sulla vicenda".
alessandra todde giuseppe conte
Si tratta, rileva Palazzo della Consulta, di "un mero 'obiter dictum' inserito nella sentenza del tribunale di Cagliari", e quindi, "viene a mancare il requisito dell'attualita' della lesione lamentata", da cui deriva l'inammissibilita' del ricorso.
