NEL GRAN PASTICCIO DEL "DDL STUPRO", TUTTO SI GIOCA SUGLI AGGETTIVI – DOPO LO STOP DI NOVEMBRE, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO, LA LEGHISTA GIULIA BONGIORNO, PROPONE UNA MODIFICA PER INSERIRE NEL CODICE PENALE IL PRINCIPIO DEL CONSENSO NELLA DEFINIZIONE DI VIOLENZA SESSUALE: NON SI PARLA PIÙ DI CONSENSO “LIBERO E ATTUALE” MA “RICONOSCIBILE” – BONGIORNO SPIEGA CHE “IL GIUDICE DOVRÀ VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA I RAPPORTI PREGRESSI, QUELLO CHE EMERGE DA DICHIARAZIONI DI TERZI, DELL’IMPUTATO E DELLA PERSONA OFFESA” – IL PROVVEDIMENTO, CHE TORNA IN AULA IL 10 FEBBRAIO, ERA UN OBBROBBRIO VISTO CHE MINAVA LA PRESUNZIONE D'INNOCENZA DELL'ACCUSATO E PER L’ECCESSIVO SPAZIO ALLA LIBERA INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI...
1 - STUPRI, IL CONSENSO SIA «RICONOSCIBILE» IL CENTRODESTRA TENTA IL COMPROMESSO
Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”
matteo salvini giulia bongiorno
Per la legge sulla violenza sulle donne, c’è una proposta di compromesso: mantenere il consenso al centro del provvedimento, come chiesto dalle opposizioni, ma qualificandolo come «riconoscibile» andando incontro all’istanza di una parte della maggioranza.
Al testo sta lavorando la presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno in vista del ritorno in Aula, il 10 febbraio, della norma già approvata dalla Camera.
il sesso senza consenso è stupro
«Anche rispetto alle audizioni in cui alcuni tecnici hanno lanciato l’allarme su possibili strumentalizzazioni — spiega la senatrice leghista — si potrebbe ancorare il consenso a un concetto di riconoscibilità».
[...] Il provvedimento interviene sull’articolo 609 bis del Codice penale, allargando il reato di violenza sessuale a tutti i casi in cui non ci sia consenso (e quindi non solo in presenza di minacce o violenza fisica).
«Il consenso è già previsto dalla giurisprudenza — spiega Bongiorno —. Bisogna intervenire, a tutela di chi denuncia, sulla asimmetria tra codice e sentenze. Al contempo, secondo alcuni tecnici, l’altra parte deve poter capire se il consenso c’è o no. Per questo hanno proposto di precisarne meglio i contorni». Come? «Ancorando il consenso a una riconoscibilità».
La riconoscibilità, spiega Bongiorno, si baserà sul contesto: «Il giudice dovrà valutare di volta in volta i rapporti pregressi, quello che emerge da dichiarazioni di terzi e dalle dichiarazioni dell’imputato e della persona offesa».
Un altro intervento dovrebbe diversificare le fattispecie di violenza e le relative sanzioni: «Da un lato la violenza per costrizione o minaccia — continua la senatrice del Carroccio — dall’altro quella per mancanza di consenso. Si devono definire i contenuti delle attenuanti: stabilire, cioè, quali sono i fatti di minore gravità che costituiscono ragioni di attenuante».
[...] Dal Pd Anna Rossomando precisa: «Valuteremo il merito, ma per noi è imprescindibile che non sia messo in discussione il contenuto di un accordo politico raggiunto con il voto unanime della Camera: i passi avanti sul contrasto alla violenza sulle donne e sulla cultura che ne è premessa».
2 - CONSENSO "RICONOSCIBILE" BONGIORNO CORREGGE IL DDL CONTRO GLI STUPRI
Estratto dell’articolo di Viola Giannoli per “la Repubblica”
Il consenso dovrà essere «riconoscibile». Altrimenti sarà stupro. A Palazzo Madama si lavora al nuovo testo del disegno di legge per inserire nel codice penale il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale. E si gioca tutto attorno agli aggettivi il tentativo di mediazione politica per arrivare a una proposta condivisa.
Nella precedente versione del ddl, che dopo l'impegno preso da Giorgia Meloni ed Elly Schlein doveva essere approvato il 25 novembre scorso salvo poi incappare nel temporaneo stop su pressione della Lega, si parlava, citando una sentenza della Cassazione, di «consenso libero e attuale». Ora, in commissione Giustizia del Senato, arriva la nuova formulazione. [...]
Ma cosa significa? «Io credo — spiega Bongiorno — che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto». Tradotto: la presenza o meno del consenso all'atto sessuale dovrà essere ricavabile dal contesto in cui quell'atto sessuale avviene. «Spetterà al giudice — illustra Bongiorno — stabilire in quale contesto è maturato l'atto sessuale o la violenza e verificare dunque se il consenso c'era oppure no e se era riconoscibile o meno».
Cosa si intende per contesto? «Gli eventuali rapporti pregressi tra la vittima che denuncia e il violentatore, i fatti accaduti ad esempio quella notte, cosa dicono gli atti», elenca la senatrice e avvocata. In mancanza di consenso riconoscibile scatterà il reato.
Non solo. Nelle intenzioni della relatrice ci sono altre due modifiche: distinguere le fattispecie di violenza e le relative sanzioni, con condanne maggiori in caso, ad esempio, di costrizione e minaccia, e specificare meglio i casi di minore gravità. Il testo, sostiene Bongiorno, «è un punto di partenza, spero nella maggiore condivisione possibile». [...]



