NON SI SCAPPA DA UN FIGLIO - NON BASTA PAGARE IL MANTENIMENTO, SECONDO LA CASSAZIONE, È REATO ANCHE SPARIRE DALLA VITA DEI FIGLI - UN UOMO, CHE PER ANNI AVEVA MOSTRATO UN "DISINTERESSE VERSO LA SFERA AFFETTIVA DEI FIGLI MINORI", E IN PASSATO E' STATO ANCHE RITENUTO RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE, È STATO CONDANNATO DI NUOVO: "NON LI CHIAMAVA NEPPURE PER SAPERE COME STAVANO" - I GIUDICI DISTINGUONO TRA L'OBBLIGO ECONOMICO E QUELLO AFFETTIVO…
Estratto dall’articolo di Francesca Milano per Open
Non è solo questione di mantenimento economico: un padre può essere condannato anche se sceglie di sparire completamente dalla vita dei figli.
A dirlo è stata la Cassazione, che con la sentenza n. 21624 del 2026 ha confermato la condanna di un uomo che per anni aveva mostrato un «disinteresse verso la sfera affettiva dei figli minori».
Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’uomo si era «disinteressato completamente di ogni aspetto relativo alla sfera affettiva dei minori» tra il 2018 e il maggio 2020. Per questa condotta era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 570 del Codice penale, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il caso riguarda un uomo che non aveva versato gli assegni per il mantenimento dei figli, e che aveva progressivamente interrotto ogni rapporto con loro.
[…] Non partecipava agli incontri programmati presso lo spazio neutro predisposto per favorire la relazione con i minori e non manteneva contatti con loro, arrivando a non telefonare neppure per avere notizie sulle loro condizioni. Una condotta che, per i giudici, integra una violazione degli obblighi di assistenza morale e cura che ogni genitore ha nei confronti dei figli.
[…] Secondo la difesa, la nuova contestazione riguardava sostanzialmente la stessa condotta e quindi avrebbe violato il principio del “ne bis in idem”, che impedisce di essere processati due volte per il medesimo fatto. La Suprema Corte ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello di Palermo, secondo cui i due procedimenti erano relativi a comportamenti diversi.
Da una parte c’era l‘inadempimento economico, cioè il mancato versamento del mantenimento per i figli; dall’altra il totale abbandono del ruolo genitoriale sul piano umano e relazionale. […] Per questo motivo la Suprema Corte ha ricordato che i due reati sono autonomi e possono coesistere.


