gerardo mastrandrea giudice sportivo

ECCO PERCHÉ È ERRATA LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SU JUVENTUS-NAPOLI - LA SPIEGAZIONE LA DANNO DUE AVVOCATI DAL BLOG “SCUOLA GIURIDICA SALERNITANA”: “PARE CHE IL ‘RIMPROVERO’ MOSSO AL NAPOLI SIA STATO QUELLO DI NON AVERE ORGANIZZATO SUBITO IL VIAGGIO A TORINO, QUANDO IL GIORNO PRECEDENTE L’AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE AVEVA PRESCRITTO UNA SERIE DI MISURE ANTICOVID. IL RAGIONAMENTO È PERÒ VIZIATO DA EVIDENTE ILLOGICITÀ…”

1 - PERCHE E ERRATA LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

GERARDO MASTANDREA

Il Giudice sportivo, nell’applicare le sanzioni alla Soc. Napoli, afferma in buona sostanza che il Napoli, inizialmente, avrebbe potuto predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e organizzarsi per la trasferta torinese e successivamente la stessa sarebbe divenuta impossibile, sicche non varrebbe la causa di forza maggiore.

La motivazione appare giuridicamente errata per le seguenti considerazioni:

 

- il Giudice sportivo pacificamente riconosce che ricorre nel caso di specie una ipotesi di forza maggiore, manifestatasi solo dopo con il provvedimento della ASL Napoli 2 del 4 ottobre - ore 14.13;

JUVENTUS NAPOLI - I DOCUMENTI

- che tale provvedimento ASL era un legittimo “ordine dell’Autorita”;

- che obbligava la Soc. Napoli a non partire, poiche la prestazione sportiva “era nel frattempo divenuta di suo impossibile”.

 

Sembra di comprendere pertanto che il ‘rimprovero’ mosso al Napoli sia stato quello di non avere organizzato subito il viaggio a Torino, quando il giorno precedente l’Autorita sanitaria competente aveva prescritto una serie di misure anticovid in adesione alle disposizioni di legge. Il ragionamento e pero viziato da evidente illogicita, poiche, come lo stesso Giudice sportivo scrive, il provvedimento ASL NA 2 del 4 ottobre 2020 deve intendersi come “chiarimenti da ultimo forniti”.

 

stadium juve napoli

Se allora si tratta di chiarimenti, e fin troppo ovvio che la nota in questione si limitasse a specificare quanto riportato nella nota del giorno prima. E quindi gia il 3 ottobre il Napoli si trovava a dover rispettare “l’ordine dell’Autorita” e di conseguenza era impossibilitato alla trasferta. Detto in altri termini: i provvedimenti ASL del 3 e del 4 ottobre non hanno natura e contenuti diversi, ma devono leggersi come un unicum, essendo il secondo precisazione del primo. Dunque, se il Giudice sportivo espressamente riconosce l’esistenza della forza maggiore all’atto dell’emanazione della nota ASL Napoli 2 del 4 ottobre, la stessa e da retrodatare per le ragioni indicate al giorno prima.

 

GERARDO MASTRANDREA

Non da ultimo, la decisione in questione non affronta il tema delle conseguenze e dell’illecito amministrativo ai quali la Soc. Napoli sarebbe andata incontro in caso di violazione del divieto ASL, principio che potra essere fatto valere correttamente in sede di contenzioso extra-sportivo e a carattere assorbente.

 

Infine, una considerazione non giuridica. Tra le righe sembra leggersi una ricostruzione dei fatti, secondo cui la Soc. Napoli si sarebbe persino precostituita una ‘giustificazione a futura memoria’; congettura da rifiutarsi con forza, atteso al contrario il comportamento eticamente irreprensibile tenuto.

 

Andrea R. Castaldo

Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Universita degli Studi di Salerno, Avvocato

 

Fabio Coppola

juve napoli

Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca in Diritto Penale presso l’Universita degli Studi di Salerno, Avvocato

 

2 - IL NAPOLI HA DISDETTO L’AEREO DOPO IL NO DELL’ASL (CHE IL GIUDICE SPORTIVO NON CONSIDERA VALIDO)

Da https://www.ilnapolista.it/

 

C’è un passaggio del provvedimento del giudice sportivo che sta inducendo qualcuno in errore. Nel suo provvedimento, il giudice Mastrandrea inizialmente scrive di non essere legittimato a entrare nel merito dei provvedimenti delle Asl e della Regione. Poi, però, lo fa. Ovviamente seguendo le proprie ragioni.

 

JUVENTUS NAPOLI - I DOCUMENTI

Il giudice non considera esaustiva la comunicazione del sabato da parte della Asl. Con la prescrizione dell’isolamento domiciliare, secondo il giudice il Napoli sarebbe potuto partire. È una sua teoria. Perché, a suo avviso, non era in contrasto col protocollo. Su questo assunto si basa la sentenza. Il giudice Mastrandrea considera invece valida la seconda prescrizione della Asl, quella della domenica. Ma – scrive – a quel punto il Napoli aveva già disdetto il charter per Torino.

 

Non c’è bisogno di essere un esperto dell’aeronautica, eppure il giudice Mastrandrea lo è: nel 1994 una sua monografia in materia di trasporto aereo di persone vinse il premio Isdit. È ovvio che il Napoli il sabato, dopo la comunicazione della Asl, ha disdetto l’aereo. L’aereo non è una bicicletta che si parcheggia lì e quando hai voglia lo prendi e ti alzi in volo. Si acquista un slot. Una volta ottenuto il no da parte della Asl – no che il giudice sportivo non considera valido (ma è una sua tesi) – ovviamente disdice l’aereo per Torino. Ricordiamo che alcuni dipendenti del Napoli erano già a Capodichino per la partenza.

 

JUVENTUS NAPOLI - ASL DI TORINO

La domenica il Napoli scrive nuovamente alla Asl per ulteriore scrupolo. E lo fa anche rischiando di ottenere parere negativo e quindi mettendosi nelle condizioni di dover ri-organizzare il viaggio. Se così fosse avvenuto, il Napoli avrebbe noleggiato un altro aereo e sarebbe partito. Ma per il Napoli, così come per la Asl e così come per la Regione Campania, il no della Asl era valido già il sabato. È soltanto il giudice sportivo Mastrandrea che – legittimamente dal suo punto di vista – non ritiene quella comunicazione valida.

 

È pazzesco che in questa vicenda nessuno ricordi – il giudice sportivo non lo fa mai – i 22 positivi del Genoa e il rischio che il Napoli (giocando) avrebbe potuto provocare un cluster. Il mondo reale, quello terrorizzato dal coronavirus, non entra mai nell’universo calcistico.

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