AVVISATE I LADRUNCOLI – SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE, SI CONFIGURA IL REATO DI FURTO IN ABITAZIONE, ANCHE QUANDO IL FATTO AVVIENE NELL'ANDRONE DEL CONDOMINIO (O NELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO) - PER LA CONSULTA, "LA MANCATA PREVISIONE DI ATTENUANTI NON APPARE IRRAGIONEVOLE, ESSENDO RICONDUCIBILE AL RILIEVO IN BASE AL QUALE LA VIOLAZIONE DEL DOMICILIO NON CONOSCE GRADUAZIONI DI INTENSITÀ…”
(ANSA) - Con una sentenza depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 624-bis del codice penale che prevede e punisce il reato di furto in abitazione.
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze e riguardavano un furto messo a segno nell'androne di un edificio condominiale.
La Corte ha osservato che "la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative".
Per i giudici costituzionali, questo "giustifica l'estensione del medesimo trattamento ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio; tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini, senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi".
Per la Consulta, "la mancata previsione di ipotesi attenuate non appare irragionevole, essendo riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità".
In tal senso ha richiamato la propria precedente decisione (sentenza n. 117 del 2021) secondo cui - diversamente da quanto accade per i reati di rapina ed estorsione, la cui fattispecie astratta, in relazione all'elemento della "violenza o minaccia", può essere integrata da un'ampia varietà di condotte - "il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso 'lieve' nell'abitazione altrui".

