UN LAVORATORE NON PUÒ ESSERE LICENZIATO PER SCARSO RENDIMENTO, SE IL DATORE NON HA ESPOSTO BEN VISIBILE A TUTTI IL CODICE DISCIPLINARE CHE SANZIONA LA CONDOTTA - LA CASSAZIONE HA GIUDICATO ILLEGITTIMA LA “PUNIZIONE”, INFLITTA AL DIPENDENTE DI UN’AZIENDA, PERCHÉ IL SUO RENDIMENTO ERA DEL 50% SOTTO LA MEDIA DEL SUO REPARTO -  IL LICENZIAMENTO ERA ARRIVATO, CON PREAVVISO, DOPO UNA SANZIONE DISCIPLINARE CON LA QUALE SI ADDEBITAVA AL DIPENDENTE UNA "LENTEZZA VOLONTARIA", NELLO SVOLGERE LE SUE MANSIONI…

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Patrizia Maciocchi per https://www.ilsole24ore.com

 

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Il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento, se il datore non ha esposto ben visibile a tutti il Codice disciplinare che sanziona la condotta. La Cassazione (sentenza 24722) considera illegittima la massima “punizione”, inflitta al dipendente di un’azienda, perché il suo rendimento era del 50% sotto la media del suo reparto.

 

Il licenziamento era arrivato, con preavviso, dopo una sanzione disciplinare con la quale si addebitava al dipendente «una voluta lentezza», nello svolgere la mansione che le era stata affidata e alla quale era idoneo, malgrado una riconosciuta invalidità del 50 per cento. In più, al lavoratore si contestava la recidiva. E dunque una lentezza “cronica”. Per la Suprema corte però, il licenziamento non è valido, in assenza dell’affissione, in un luogo ben visibile a tutti, di un regolamento disciplinare, nel quale si avvertiva che la condotta era censurata.

 

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I doveri fondamentali del lavoratore

In tema di sanzioni disciplinari, spiegano i giudici di legittimità, quando le violazioni contestate «non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cosiddetto minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori»

 

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La pubblicizzazione delle norme disciplinari

La pubblicizzazione preventiva delle norme disciplinari, relative alle sanzioni e alle infrazioni, in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata -assolve alla funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità. Una forma di pubblicità che il datore deve provare di avere adottato, e che non ammette alternative.

 

«Come il lavoratore non può invocare la personale ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme - si legge nella sentenza - non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza». Nel caso esaminato la società non aveva provato di aver fatto questo passaggio obbligato, esponendo il Codice.

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