TRAGHETTI WESTERN – LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLE COMPAGNIE MOBY, TIRRENIA E CIN E SMONTA L’INCHIESTA DELLA PROCURA DI GENOVA SU “TRAGHETTOPOLI” (BIGLIETTI GRATIS O SCONTATI A POLITICI E AMMINISTRATORI) – LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CON CUI È STATO ANNULLATO IL SEQUESTRO INFORMATICO: “L’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO È ‘DEL TUTTO VAGA E INDETERMINATA’” - SECONDO I GIUDICI, NEL DECRETO DI SEQUESTRO NON ERA INDIVIDUATO, RISPETTO ALL’IPOTESI DI CORRUZIONE, “NÉ L’ATTO D’UFFICIO NÉ LA GENERICA FUNZIONE ASSERVITA AGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE”, NÉ “LE CONDOTTE DEI SINGOLI AGENTI PUBBLICI O PRIVATI”. C’È SOLTANTO LA “MERA FRUIZIONE DI BIGLIETTI GRATUITI O DI FAVORE”...
Estratto dell’articolo di F. Ame. per “La Verità”
«La finalità è, evidentemente, quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma».
La frase con cui i giudici della Sesta sezione penale della corte di Cassazione hanno smascherato una sorta di gioco di prestigio investigativo della Procura di Genova nell’inchiesta sui biglietti regalati dalle compagnie Moby, Tirrenia e Cin a vip di vario genere e che la stampa ha ribattezzato Traghettopoli, è in coda alle 16 pagine di motivazioni.
La decisione era già nota: annullamento «senza rinvio» del sequestro informatico con «immediata restituzione del materiale» e «senza trattenimento di copia dei dati informatici».
Ora arrivano le argomentazioni. [...] Per i difensori (davanti alla Suprema corte i ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato Pasquale Pantano) si trattava di banali regalie, al più punibili con semplici sanzioni amministrative e procedimenti disciplinari per i pubblici ufficiali.
Per la Procura, invece, si sarebbe trattato di deprecabili casi di corruzione. Il cuore della bocciatura in Cassazione è tutto qui: l’iscrizione della notizia di reato è «del tutto vaga e indeterminata [...]».
Elenchi di nomi e articoli di legge. Senza la descrizione concreta del fatto. Per la Cassazione non basta. La riforma del 2022 impone che la notizia di reato contenga «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice».
Non formule generiche. La Corte incide una frase che appare già come una massima: non costituisce notizia di reato «l’informazione assertiva, meramente evocativa di un reato ma priva di descrizione dei fatti».
E qui, scrivono i giudici, manca proprio il fatto. Nel decreto di sequestro non è individuato, rispetto all’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, «né l’atto d’ufficio né la generica funzione asservita agli interessi delle società di navigazione», né «le condotte dei singoli agenti pubblici o privati».
C’è la «mera fruizione di biglietti gratuiti o di favore». Ma questo non basta. È necessaria «la prova dell’accordo, espresso o implicito, avente a oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico», accordo «che non può risolversi nella mera fruizione dell’utilità».
Senza la descrizione dell’accordo criminoso e del «nesso» non si può sequestrare in modo massivo la posta elettronica di dirigenti e dipendenti. Il tribunale del Riesame, poi, secondo la Corte, non ha esercitato un controllo effettivo, limitandosi a ritenere sufficiente «l’indicazione delle norme di legge violate».
Ma il giudice, secondo la Corte, deve verificare «l’astratta configurabilità del reato ipotizzato» e svolgere «il controllo di legalità», non limitarsi a recepire la tesi dell’accusa. [...] Da qui la conclusione scolpita nelle motivazioni: la «generalità e aspecificità della notizia di reato» e «l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati» confermano la natura esplorativa del sequestro. Non è un tecnicismo. Prima viene il fatto, determinato e descritto. Poi, eventualmente, il sequestro. Qui, per la Cassazione, è accaduto il contrario.
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