ECCO COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA - CHI SI DIFENDE DENTRO CASA VERRÀ ANCORA INDAGATO - MA NEI CASI DI LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE SI ESCLUDE LA PUNIBILITÀ DI CHI, TROVANDOSI IN CONDIZIONI DI DEBOLEZZA O DI GRAVE TURBAMENTO DOVUTO AL TRAUMA SUBITO DERIVANTE DALLA SITUAZIONE DI PERICOLO, “COMMETTE IL FATTO PER SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA O DELLA ALTRUI INCOLUMITÀ”

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Dal “Corriere della Sera”

 

CHI SI DIFENDE DENTRO CASA VERRÀ ANCORA INDAGATO

GIULIA BONGIORNO CON PISTOLA GIULIA BONGIORNO CON PISTOLA

Chi si difende in casa propria con le armi da un' aggressione sarà comunque sottoposto a un' indagine e interverrà in ogni caso un giudice che stabilirà se sussistono le condizioni per un rinvio a giudizio o per un' archiviazione. In ogni caso, la nuova legge estende le norme sul gratuito patrocinio (già assicurato in Lombardia con fondi della Regione) a favore della persona nei cui confronti è chiesta l' archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizione di legittima difesa. Inoltre, i processi derivanti dalla reazione armata di chi si difende in casa dovrebbero essere più veloci: la riforma interviene infatti anche sul codice di procedura penale per assicurare priorità ai ruoli dei dibattimenti per omicidio colposo e lesioni personali colpose.

 

È SEMPRE PROPORZIONALE IL RAPPORTO OFFESA-DIFESA

ANZIANA PISTOLA LEGITTIMA DIFESA ANZIANA PISTOLA LEGITTIMA DIFESA

Si stringono le maglie attraverso le quali passa la decisione del giudice. Per la legittima difesa domiciliare - già rafforzata con la riforma Castelli (Lega) del 2006 e con la legge Ferranti-Ermini (Pd) del 2017 - ora si considera «sempre sussistente» il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. «Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l' intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». La proporzionalità «sempre presunta» tra difese e offesa - per chi viene aggredito in casa ma anche in ufficio o in un altro luogo di lavoro - porrebbe così sullo stesso piano beni primari come la vita, la salute, l' incolumità personale (tutelati anche per chi commette un reato) e beni patrimoniali.

 

RISCHI EVIDENTI E TRAUMA LE SITUAZIONI NON PUNIBILI

pistola pistola

Nei casi di legittima difesa domiciliare si esclude la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di debolezza (minorata difesa) o di grave turbamento dovuto al trauma subito derivante dalla situazione di pericolo (assalti notturni, presenza di figli piccoli, donne sole in casa, anziani aggrediti), commette il fatto per salvaguardia della propria o della altrui incolumità».

 

Il «grave turbamento» (che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe sterilizzare i casi di eccesso colposo di legittima difesa) verrà comunque valutato dal giudice: sarà ancora il magistrato a valutare la fattispecie in cui è autorizzato il ricorso a «un' arma legalmente detenuta o ad altro mezzo idoneo» per la «difesa legittima della propria o dell' altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».

 

IL RAPINATORE FERITO NON PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO

È previsto l' inasprimento delle pene per alcuni reati. Nel caso di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata la pagamento integrale dell' importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

 

pistola 1 pistola 1

La pena edittale per la violazione di domicilio passa da 1-5 anni a 2-6 anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone. Chi si introduce in un edificio per rubare sarà punito con una pena più severa (da 4 a 7 anni). Non c' è più, poi, la possibilità per il rapinatore che rimane ferito (o per la famiglia di chi viene ucciso) di chiedere un risarcimento del danno. Però il giudice potrà riconoscere un indennizzo qualora venga riconosciuto l' eccesso colposo di legittima difesa per chi ha sparato.

 

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