BELLA LA CAMPORELLA, MA COSA RISCHIA CHI VIENE BECCATO MENTRE FA SESSO IN AUTO? - IL REATO È STATO DEPENALIZZATO: A MENO CHE NON CI SIANO AGGRAVANTI, I PORCELLONI DEVONO PAGARE UNA MAXI-MULTA DA 5 MILA A 30 MILA EURO (CONVIENE PRENDERE UNA CAMERA D'ALBERGO!) - SE L'AMPLESSO SI CONSUMA IN UNA ZONA FREQUENTATA DA MINORI, I DUE PICCIONCINI RISCHIANO DI FINIRE DIETRO LE SBARRE PER UN PERIODO CHE VA DA QUATTRO MESI A QUATTRO ANNI E MEZZO...
Maurizio Bertera per www.gazzetta.it
Barzellette, vignette, racconti, film: il sesso in auto, al di là che si pratichi o meno, resta uno dei temi 'popolari' che (quasi sempre) strappa battute e risate. Non solo in Italia, basti pensare che una ventina di anni fa, lo Haynes Workshop Manual - bibbia di ogni appassionato britannico che cura personalmente la propria vettura e che vende milioni di copie - pubblicò un'appendice sull'unica lacuna delle edizioni precedenti: il sesso in macchina.
Successo clamoroso, l'appendice non è mai sparita. Nel massimo rispetto dei praticanti di ogni età (non è una situazione amata solo dai giovani) che si divertono a fare sesso in auto, è giusto ricordare cosa si rischia, secondo la legge. Per questo ci siamo rivolti all'avvocato Erdis Doraci, specializzato sulla normativa legata al Codice della Strada. Premessa importante: a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato.
TROVA CAMPORELLA IN VENETO E FRIULI
"A oggi si parla di reato solo se la fattispecie criminosa viene commessa nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, creando il rischio che possano assistervi. Altrimenti, l'atto, se pur compiuto in un luogo pubblico, aperto o esposto è da considerarsi esclusivamente un illecito amministrativo punibile con una pena pecuniaria.
Per essere più chiari, si configura un illecito amministrativo ogni volta che, in un luogo pubblico o comunque accessibile al pubblico, una persona compie atti che violano il comune senso di moralità e decenza. Non si tratta solo di un atto sessuale esplicito, ma anche di comportamenti o atteggiamenti che, pur non costituendo un atto sessuale vero e proprio, lo richiamano comunque" spiega l'avvocato.
TROVA CAMPORELLA IN VENETO E FRIULI
L'entità della sanzione amministrativa? In caso di atti osceni in luogo pubblico senza la presenza di minori, la legge prevede una sanzione che varia da 5.000 a 30.000 euro. "Il quantum dipende dalla gravità del comportamento, valutata in base a fattori come il grado di esposizione al pubblico dell’atto stesso. Più l’atto è visibile e in grado di turbare la pubblica decenza, maggiore sarà l’entità della sanzione. È comunque possibile presentare ricorso contro la sanzione amministrativa, tenendo sempre conto dei presupposti e delle decadenze di legge.
In particolare, il ricorso può essere inoltrato al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, qualora si ritenga che la sanzione sia ingiusta o che non sussistano le condizioni per applicarla" spiega l'avvocato Doraci. Esiste peraltro una giurisprudenza che ha talvolta evitato la sanzione. "È vero ma dipende dalle circostanze. Gli atti osceni in luogo pubblico sono considerati un reato di pericolo, e la valutazione si basa sulla visibilità dell’atto e sul contesto. La discrezione è fondamentale: un comportamento in un luogo isolato e privato o in orari con bassa affluenza è meno rischioso. Tuttavia, anche luoghi che sembrano privati, come vicoli o piazzole, possono essere considerati pubblici se facilmente accessibili".
La location è decisamente l’elemento fondamentale che determina il discrimine tra il reato e l’illecito amministrativo. "Se l’auto si trova in un luogo pubblico o accessibile al pubblico, la probabilità che l’atto venga visto da altre persone aumenta notevolmente. Tuttavia, ci sono situazioni in cui la location può mitigare il rischio. Se l’auto si trova in un luogo più isolato o in un orario in cui il flusso di persone è ridotto, la visibilità potrebbe essere minore, ma non è mai completamente esclusa. Infatti, luoghi come vicoli ciechi o piazzole autostradali, sebbene poco frequentati, sono comunque considerati pubblici e l'atto può essere sanzionato".
Per la cronaca, alcune sentenze hanno stabilito che anche questi luoghi, sebbene meno frequentati, possono rientrare nell’ambito di un 'luogo pubblico', e quindi essere considerati idonei per la configurazione dell’illecito. Domanda scontata: un rapporto consumato in luogo notturno viene valutato come si svolgesse alla luce del sole? "Sebbene nell'immaginario comune consumare un atto sessuale in un luogo pubblico, sotto gli occhi di tutti, sia percepito come più grave rispetto a farlo in un contesto più riservato, la giurisprudenza consolidata stabilisce che né l'orario né la posizione dell'auto sono determinanti per escludere l'illecito.
Anche se vengono adottate precauzioni, come oscurare i vetri o parcheggiare in luoghi appartati, l'atto può comunque essere sanzionato se è percepibile dall'esterno. La visibilità e il rischio di violare il comune senso di moralità dipendono comunque sempre dalla possibilità che altri possano assistervi. Infatti, anche in orari notturni, se l'atto è visibile a passanti occasionali, rimane vietato. In zone più frequentate, la sanzione sarà più alta, mentre in luoghi isolati ma accessibili, la multa potrebbe essere inferiore", sottolinea Doraci.
Torniamo al caso peggiore, essere fermati quando l’atto viene consumato in una zona frequentata abitualmente da minori? "Si rischia l'arresto con reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. Il reato si configura non solo quando l'atto avviene all'interno di tali luoghi, ma anche nelle immediate vicinanze, se c'è il rischio che i minori possano assistervi.
Non basta che il luogo sia semplicemente accessibile al pubblico, ma deve essere abitualmente frequentato da minori, come scuole, parchi e aree ricreative. Inoltre, i genitori possono richiedere il risarcimento dei danni subiti dal minore, costituendosi parte civile nel procedimento penale, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, al fine di ottenere il ristoro dei danni morali derivanti dall’esposizione del minore a comportamenti illeciti". [...]





