NO, IL GIUDICE NON HA CENSURATO FABRIZIO CORONA SUL CASO SIGNORINI – SELVAGGIA LUCARELLI NON LA PENSA PER NIENTE COME IL SUO DIRETTORE MARCO TRAVAGLIO ("IL FATTO" E' L'UNICO GIORNALE SCHIERATO A FAVORE DELL'EX GALEOTTO) E SULLA SUA NEWSLETTER IL DIVULGATORE GIURIDICO MARCO BELLANDI GIUFFRIDA SPIEGA, PUNTO PER PUNTO, NON SOLO PERCHÉ IL MAGISTRATO HA ORDINATO LA RIMOZIONE DEI VIDEO DIFFAMATORI E VIETATO NUOVE PUBBLICAZIONI LESIVE, MA ANCHE PERCHÉ IL SUO DELIRIO WEB DI CALUNNIE SENZA ALCUN STRACCIO DI PROVA, NULLA HANNO A CHE FARE CON LA LIBERTÀ DI STAMPA...
Marco Bellandi Giuffrida, divulgatore giuridico, per “Vale tutto”, la newsletter di Selvaggia Lucarelli
Estratto dell’articolo di https://selvaggialucarelli.substack.com
fabrizio corona falsissimo puntata su mediaset 5
Il 26 gennaio 2026, il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza urgente, accogliendo il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona. Il giudice ha ordinato la rimozione immediata dei video diffamatori di Corona e vietato nuove pubblicazioni lesive, riconoscendo che la campagna lanciata da Fabrizio Corona con le ultime puntate di Falsissimo hanno leso i diritti alla reputazione, all’onore, all’immagine e alla riservatezza di Alfonso Signorini.
L’ordinanza - firmata dal giudice Roberto Pertile, presidente della Sezione Prima Civile - lungi dall’essere un provvedimento censura nei confronti di Fabrizio Corona rappresenta invece l’applicazione rigorosa dei limiti del diritto di cronaca e di critica previsti nel nostro ordinamento. Vediamola insieme.
post di selvaggia lucarelli sul caso alfonso signorini e fabrizio corona
Il 19 gennaio 2026, Alfonso Signorini assistito dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Milano contro Fabrizio Corona.
Il ricorso d’urgenza è uno strumento che si usa quando c’è bisogno di una tutela immediata, prima ancora che inizi un vero e proprio processo civile o penale. […]
Il giudice può accoglierlo solo se verifica che vi siano due cose:
da un lato, che le ragioni di chi ricorre appaiano fondate in modo serio e credibile (in latino si dice fumus boni iuris);
dall’altro, un rischio concreto che, aspettando i tempi di un processo normale, il danno si aggravi in modo irrimediabile.
Nel ricorso Alfonso Signorini ha denunciato di essere vittima di un vero e proprio «agguato mediatico» orchestrato da Fabrizio Corona il quale, a partire dal 15 dicembre 2025, aveva diffuso sul proprio canale YouTube (@officialfabriziocorona) e successivamente su altri social media una serie di video dal titolo “Falsissimo” (episodi 19 e 20, denominati “Il prezzo del successo”), in cui, «mescolando talk show, inchiesta, gossip e commento sociale», si ergeva a «giudice e censore», deciso a «distruggere le altrui vite per un tornaconto economico».
Secondo la ricostruzione degli avvocati di Signorini, Corona avrebbe fatto uso di «dichiarazioni del tutto prive di riscontro probatorio, manifestamente false, nonché arbitrariamente decontestualizzate, ricorrendo a espressioni inopportune, volgari e deprecabili, con l’evidente e unico intento di ledere l’onore e la reputazione del ricorrente».
Come se non bastasse, le accuse, basate su «mere illazioni e opinabili testimonianze», erano accompagnate dalla divulgazione di fotografie personali e intime di Signorini, anche a contenuto sessualmente esplicito, diffuse senza consenso in un contesto denigratorio. In sostanza, i video di Corona lasciavano intendere allo spettatore la certezza che Signorini avesse compiuto condotte «immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti», il tutto mediante «una costante escalation di accostamenti […] frasi suggestive e volgari, nonché pubblicazione di immagini, chat, video e audio privati».
1. Altro che censura: i limiti del diritto di cronaca
Il giudice milanese ha ritenuto che sussista il fumus boni iuris, in ragione del carattere illecito del materiale pubblicato da Corona. In particolare, l’ordinanza evidenzia che non si può invocare né il diritto di cronaca né la libertà di stampa per giustificare le condotte di Corona.
Infatti, il giudice ricorda che «il diritto di cronaca e di critica possono giustificare l’esclusione della responsabilità solo quando sia esercitato nel rispetto di tre condizioni e cioè: la verità oggettiva della notizia, la pertinenza – quale interesse pubblico alla conoscenza del fatto – e la continenza, nel senso di correttezza dell’esposizione». Questi tre requisiti, del resto, costituiscono il perimetro entro cui l’art. 21 Cost. tutela l’attività giornalistica e il diritto di manifestazione del pensiero; al di fuori di essi, l’espressione si tramuta in abuso.
Nel caso in esame, tutti e tre i presupposti risultano palesemente violati.
Sul punto della verità – primo dei tre presupposti – il giudice è netto: Corona è perfettamente consapevole che i contenuti diffusi non possono dirsi oggettivamente veri.
[…] neanche l’autorità giudiziaria ha ancora stabilito se le accuse nei confronti di Signorini siano vere […]
Sebbene la difesa di Corona abbia cercato di sostenere che le affermazioni avessero un fondamento (nelle chat, nelle «testimonianze» e persino nella denuncia sporta da Antonio Medugno), il Tribunale ha ritenuto tali elementi del tutto insufficienti a dimostrare la veridicità delle accuse. La presenza di una querela di terzi o di voci di corridoio non rende “vero” un fatto né legittima la sua pubblica diffusione senza adeguate verifiche – verifiche che, nel caso di specie, sono del tutto mancate.
fabrizio corona falsissimo puntata su mediaset 2
E il giudice non manca di osservare che alcune delle chat presentate da Corona, per dimostrare i presunti abusi sessuali di Signorini «non paiono contenere univoci indizi di eventuali coercizioni», ma addirittura «la piena consapevolezza dei due interlocutori». Al più,dunque, si tratterebbe di riferimenti a relazioni o attrazioni sessuali che, come ricorda l’ordinanza, non costituiscono illeciti, e dunque non giustificano l’esposizione pubblica della vita privata di qualcuno.
Il Tribunale esclude anche la presenza del secondo requisito del diritto di cronaca: la pertinenza. Che Signorini sia un personaggio pubblico, scrive il giudice, non basta: «neppure la notorietà del ricorrente è sufficiente perché possa dirsi sussistente tale requisito». La pertinenza sussiste solo se c’è «un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile a conoscere la notizia». Ma nel caso in esame, questo interesse non esiste: «non si ravvisa nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente, che costituiscono di fatto l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal Corona».
Il presunto “sistema” di ricatti sessuali evocato da Corona, osserva l’ordinanza, non trova alcun riscontro nei messaggi prodotti a sostegno della sua tesi […]
Anche sul piano dei toni e delle modalità espressive, Corona ha ecceduto ogni limite di continenza e correttezza. Non solo per il contenuto, ma per il linguaggio stesso. Nei video contestati, Corona usa nei confronti di Signorini toni insultanti, denigratori, sguaiati. Lo chiama «porco» e «lurido», lo accusa di gestire un sistema di “favori sessuali” senza fornire alcun serio riscontro. […]
Le affermazioni di Corona non sono giustificabili nemmeno come esercizio del diritto di critica, che anche se riconosciuto dalla Costituzione non è «esente da limiti». In particolare, la critica deve mantenere «una forma espositiva corretta», senza «trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione».[…]
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha concluso che il materiale pubblicato da Corona è illecito, in quanto costituisce diffamazione (art. 595 c.p.) e violazione dei diritti della personalità di Signorini, oltre che un illecito trattamento di dati personali particolarmente delicati per la diffusione di informazioni intime senza base giuridica.
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[…] Gli avvocati di Corona, nelle loro difese, avevano provato a sostenere che imporre la rimozione dei video equivarrebbe a un «sequestro preventivo della stampa», vietato dall’art. 21 Cost.. Tuttavia, l’ordinanza respinge questa tesi: Corona non può beneficiare delle garanzie riservate alla “stampa” perché banalmente la sua attività su YouTube e social network non ha le caratteristiche dell’informazione professionale.
Come evidenziato, Corona «non è iscritto all’albo professionale dei giornalisti né è soggetto a controlli editoriali, né deontologici né di responsabilità interna», e di conseguenza «i contenuti controversi non si possono considerare “assimilabili a quelli di una testata giornalistica” […]
Dunque l’inibitoria disposta dal Tribunale non configura una censura di stampa, bensì un legittimo provvedimento a tutela di diritti fondamentali altrui di fronte a un abuso della libertà di espressione.
Infine, sul piano dei presupposti cautelari, il giudice ha ravvisato anche il periculum in mora, ovvero il pericolo di un danno grave e irreparabile in caso di ritardo nell’intervento. Ciò in considerazione del fatto «dichiarata intenzione del Corona di proseguire nella sua campagna denigratoria». Lo stesso Corona, nelle interviste e sui social, aveva preannunciato ulteriori “rivelazioni” (la famosa “parte 3” della vicenda, prevista in pubblicazione per questa sera) e la prosecuzione dello show Falsissimo con nuovi contenuti su Signorini. Tale prospettiva - unita al già ingente pregiudizio arrecato dalla diffusione dei video e delle immagini intime - ha convinto il Tribunale dell’urgenza di intervenire […]
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2. Le misure disposte dal giudice
Il Giudice ha dunque accolto integralmente le richieste formulate dai legali di Signorini, in particolare:
ordina Corona rimuovere subito «da ogni hosting provider e social media […] a lui direttamente o indirettamente riconducibile» tutti i video e i contenuti (testuali, audio, video) pubblicati oggetto del ricorso, ossia quelli relativi alla vicenda Signorini. […] non solo i video delle puntate 19 e 20 di Falsissimo, ma anche eventuali post, didascalie o altri materiali lesivi riferiti a Signorini.
vieta a Corona di «pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo o su qualsiasi hosting provider» qualunque ulteriore contenuto avente carattere diffamatorio o in qualsiasi modo lesivo dei diritti di Signorini. […]
L’ordinanza dispone che Corona depositi presso la Cancelleria del Tribunale, entro due giorni dalla notifica del provvedimento, «tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del ricorrente […] e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare […] la reputazione, l’immagine e la riservatezza» di Signorini. In altre parole, Corona deve consegnare al tribunale (verosimilmente su supporti digitali come hard disk, chiavette USB, ecc.) l’intero set di chat, foto, video, audio privati di Signorini di cui sia in possesso. […]
Per assicurare l’effettività dell’ordine, il giudice ha fissato una penalità di € 2.000 che Corona dovrà pagare a favore di Signorini per ogni singola violazione di ciascuna delle misure sopra indicate e per ogni giorno di ritardo nell’eseguirle. Il giudice ha ritenuto congrua questa cifra – inferiore a quella assai più alta suggerita dai legali Signorini (che chiedevano almeno €50.000 a violazione) – valutando l’ampia diffusione e il tornaconto economico che Corona ha ricavato dalla vicenda in termini di monetizzazione.
[…]
Ma cosa accadrebbe se Fabrizio Corona decidesse di non ottemperare?
Oltre all’aspetto della penalità di mora, la persistente violazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria ha avere rilievi penali importanti. In particolare, l’art. 388 del codice penale punisce la “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”: qualora Corona non adempia deliberatamente agli ordini, Signorini può sporgere una querela, facendo scattare un procedimento penale per tale reato.
Del resto, ignorare l’ordine di rimozione e continuare la diffamazione potrebbe anche configurare nuovi reati di diffamazione aggravata ogniqualvolta venisse pubblicato un ulteriore contenuto offensivo.
[…]
La decisione del Tribunale di Milano segna un punto di non ritorno nella giurisprudenza italiana sui media digitali. Sopra ogni cosa, essa demolisce la pretesa di impunità dei “giustizieri del web” (di cui Corona è diventato il triste archetipo), riaffermando una volta per tutte che il metodo giornalistico (cioè, la verifica delle fonti, la continenza espressiva del linguaggio e il reale interesse pubblico delle notizie) deve valere per tutti.
Non si acquisisce lo status di impunità semplicemente perché si è comprato un microfono e aperto un canale YouTube e si urlano accuse non verificate, stimolando la propria claque. Se il “Citizen journalism” è legittimo, non lo è altrettanto il “citizen bullying” .











