
ABBIAMO BUTTATO NEL CESSO 600 MILIONI DI EURO – LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUI PAESI SICURI RIDUCE A CARTA STRACCIA LA POLITICA MIGRATORIA DEL GOVERNO MELONI E LE SPESI FOLLI PER COSTRUIRE I CENTRI IN ALBANIA: È STATO STABILITO CHE SOLO I GIUDICI POSSONO AVERE IL CONTROLLO ULTIMO SUI RIMPATRI (E SULLA DEFINIZIONE DI PAESE SICURO) – “DOMANI”: “I GIUDICI NON INTERVENGONO SULLA ‘POLITICA MIGRATORIA’ DEL GOVERNO, MA VERIFICANO CHE TALE POLITICA SIA CONFORME ALLE NORME, E QUELLE EUROPEE PREVALGONO SULLA DISCIPLINA NAZIONALE. IN ALTRE PAROLE, IL GOVERNO NON PUÒ AGIRE AL DI SOPRA DELLA LEGGE. GIORGIA MELONI NE PRENDA FINALMENTE ATTO…”
1. QUALI CONSEGUENZE AVRÀ IL PRONUNCIAMENTO CI SARANNO NUOVE NORME
Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”
1 Cosa ha stabilito la sentenza della Corte europea?
Che un Paese dell’Unione Europea può redigere una propria lista di Paesi di origine dei migranti considerati sicuri ai fini del rimpatrio. Ma che il controllo ultimo, effettivo, sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti è affidato ai giudici.
2 Ad oggi potevano essere rimpatriati migranti in Paesi non sicuri per alcune categorie?
Sì se il migrante non apparteneva a quelle categorie non tutelate: ad esempio un eterosessuale poteva essere rimpatriato in un Paese che non riconosce i diritti Lgbtq.
edi rama giorgia meloni conferenza per la ricostruzione in ucraina foto lapresse
3 Cosa avevano deciso i giudici italiani?
In alcuni casi avevano accolto le impugnazioni dei migranti, richiamando l’attuale normativa comunitaria che non prevede la possibilità per gli Stati membri di designare come Paese di origine sicuro un Paese con eccezioni territoriali (zone non sicure) o eccezioni per categorie di persone che non possono dirsi protette. In altri si erano rivolti alla Corte Europea.
4 A chi ha dato ragione la Corte Europea?
Ai giudici italiani, stabilendo che un Paese può essere considerato sicuro solo se lo è in tutto il territorio e per tutte le categorie di persone.
[…] 6 Qual è l’obbligo dello Stato nei confronti del migrante al quale viene negata protezione?
TIRANA - VIGNETTA BY ROLLI - - IL GIORNALONE - LA STAMPA
Deve garantire accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulla motivazione della designazione del Paese terzo come Paese di origine sicuro. In modo che al migrante sarà consentito di difendere i suoi diritti. E al giudice sarò reso agevole esercitare il proprio sindacato sulla decisione della domanda di protezione.
7 Qual è l’obbligo del giudice secondo questa sentenza?
Dare adeguata motivazione sul perché non ritiene sicuro il paese di rimpatrio, accertandosi dell’affidabilità delle fonti.
8 Cosa cambierà con le nuove regole europee?
Il Patto asilo migrazione, che entrerà in vigore il prossimo 12 giugno 2026, prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di designare come Paese di origine sicuro un Paese con eccezioni territoriali o per categorie di persone. L’obiettivo è gestire l’immigrazione regolare e irregolare, rafforzare il controllo alle frontiere esterne, velocizzare le procedure di rimpatrio.
9 Il giudice potrà ancora avere l‘ultima parola sui Paesi sicuri?
Secondo fonti di governo no. La lista di Paesi sicuri sarà unica. È già stata compilata, contiene Bangladesh, Egitto, India, Tunisia, Marocco, Colombia, Kosovo più i candidati ad entrare in Unione Europea, a cominciare dall’Albania. Ma anche Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, e Turchia. E non dovrebbe essere sottoposta al controllo giurisdizionale successivo all’impugnazione del migrante da rimpatriare.
10 Nel frattempo, secondo la sentenza, i centri in Albania dovranno chiudere?
IL DECRETO LEGGE SUI PAESI SICURI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA
No. La Corte europea non fa riferimento ai centri in Albania. E il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito ieri che continueranno a funzionare come Cpr: centri permanenza per i rimpatri.
2. MELONI PRENDA ATTO: IL GOVERNO ITALIANO NON PUÒ AGIRE “OLTRE” LA LEGGE
Estratto dell’articolo di Vitalba Azzolini per “Domani”
[…] La sentenza […] segna […] il fallimento del modello Albania, com’era stato concepito dal governo, e quindi la sottoposizione a procedura accelerata di frontiera e a trattenimento per i migranti che, provenendo da paesi “sicuri”, fossero trovati da navi militari italiane in acque internazionali. Il governo aveva puntato sul fatto che i giudici non potessero fare verifiche di legittimità sulla sicurezza dei paesi. Così non è, e la Corte Ue l’ha scritto in modo chiaro, lineare e definitivo.
I giudici europei, dunque, hanno ribadito la «scelta del legislatore dell’Unione» di subordinare la designazione di un paese come sicuro alla condizione che lo sia «per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa», in conformità a quanto previsto dalla direttiva Procedure (32/2013/UE). Questo è il presupposto per applicare la procedura accelerata di frontiera, che comporta un esame «rapido ed esaustivo» delle istanze di asilo.
La Corte ha chiarito che uno Stato membro può indicare i paesi sicuri mediante atto legislativo, a condizione che tale atto «possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell’Unione». In Italia l’elenco dei paesi sicuri, allegato a un decreto del ministero degli Esteri nel 2019, era stato inserito in un decreto-legge nell’ottobre del 2024, a seguito della disapplicazione del decreto ministeriale da parte dei giudici, dopo i primi fermi in Albania.
agenti di polizia davanti all hotspot per migranti di shengjin in albania
Il ministro Nordio aveva sostenuto che l’inserimento della lista in un atto normativo ne avrebbe scongiurato la disapplicazione. Su queste pagine avevamo spiegato che essa sarebbe potuta comunque avvenire, per contrasto con la disciplina europea. La Corte Ue, in un passaggio della sentenza, conferma quanto avevamo scritto.
La Corte era chiamata anche a pronunciarsi sulla possibilità per il legislatore nazionale di designare un paese come sicuro «senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione».
La questione scaturiva dal fatto che, mentre il previgente decreto ministeriale recava in allegato le “schede paese”, ove si dava conto della situazione dei paesi di provenienza, tali schede erano sparite dal decreto-legge, e con esse le fonti usate dal legislatore per valutare la sicurezza del paese. Ciò privava il richiedente della possibilità, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità della designazione di un paese come sicuro, e pure questo l’avevamo scritto.
CENTRI MIGRANTI IN ALBANIA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA
La Corte di Lussemburgo boccia l’opacità del governo: «Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili». Peraltro, il giudice nel controllare la designazione può usare informazioni da esso stesso raccolte, purché ne sia verificata l’affidabilità e garantita alle parti la possibilità di presentare osservazioni.
Con una nota, la presidenza del Consiglio si è detta stupita della decisione, affermando che «la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche». In realtà, ciò che lascia stupiti è lo stupore di Palazzo Chigi. I giudici non intervengono sulla «politica migratoria» del governo, come dice la nota, ma verificano che tale politica sia conforme alle norme, e quelle europee prevalgono sulla disciplina nazionale. In altre parole, il governo non può agire al di sopra della legge. Giorgia Meloni ne prenda finalmente atto.
l hotspot per migranti di shengjin, in albani
EDI RAMA SI INGINOCCHIA A GIORGIA MELONI
NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA
edi rama meloni
ALBANIA QUI NON E HOLLYWOOD - MEME
giorgia meloni - migranti albania - vignetta altan