GUAI IN VISTA PER GIORGIA MELONI: LA DATA DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA POTREBBE SLITTARE - LA CASSAZIONE HA AMMESSO IL QUESITO SUL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PREPARATO DAI COMITATI PER IL NO, CHE MODIFICA QUELLO GIÀ APPROVATO DAL PARLAMENTO. LA DECISIONE DEI GIUDICI POTREBBE SPOSTARE IN AVANTI LA DATA DELLA TORNATA ELETTORALE. PROPRIO QUELLO CHE NON VUOLE GIORGIA MELONI, CHE TEME LA RIMONTA DEL NO...
Estratto dell'articolo di Conchita Sannino per "la Repubblica"
REFERENDUM RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Contrordine, il no vince in Cassazione. E mette, per ora, in bilico la fissazione del referendum alla data del 22 e 23 marzo. Non erano un espediente, e tantomeno «inutili», sentenzia la Cassazione, le 500mila firme dei cittadini che chiedevano un più ampio quesito per diffondere le ragioni di chi si oppone alla riforma della giustizia Nordio-Meloni, in vista della consultazione di primavera.
L'Ufficio centrale per il referendum della Suprema corte deposita ieri sera l'ordinanza, anticipata da Repubblica, con cui viene ammessa la nuova formulazione: riconoscendo piena legittimità, a differenza di quanto argomentato dal Tar Lazio, all'iniziativa del comitato dei "volenterosi", i quindici giuristi guidati all'avvocato Carlo Guglielmi, che lo scorso 28 gennaio avevano depositato in piazza Cavour il frutto di quell'ampia sottoscrizione partita dal basso (e perfino a cavallo delle vacanze natalizie). [...]
giorgia meloni al seggio elettorale per i referendum - 3
Un confronto che a sera, con notifiche immediate e prioritarie a Palazzo Chigi, al Quirinale, alla Consulta e alla Camere, oltre che alle parti, produce 38 pagine di argomentazioni e un autentico colpo di scena sul piano politico e anche tecnico. Ma perché pesa tanto la pronuncia del Palazzaccio?
La Cassazione sostituisce il vecchio quesito richiesto dai parlamentari, già approvato a novembre dallo stesso Ucr della Cassazione, con il nuovo voluto dai "volenterosi", ritenuto più rispondente al dettato della legge perché specifica quali parti e articoli della Costituzione uscirebbero modificati, qualora passasse il sì nelle urne.
PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PALAZZACCIO
Così, alla precedente stesura che recitava: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025», ora si aggiunge la frase: «Con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?". [...]
La Cassazione bacchetta anzi, con toni severi, anche la sentenza con cui il Tar, ipotizzando di fatto la valutazione che era in capo alla Cassazione, ha messo in campo — scrive l'Ucr — «un'evidente invasione nella giurisdizione esclusiva di questo Ufficio», con «statuizioni che seppur fossero definitive, non potrebbero in alcun modo vincolare» la Suprema corte.
PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PALAZZACCIO
La sentenza dei giudici amministrativi — scrivono gli ermellini — «ha affermato che una volta ammessa una richiesta di referendum da parte di una delle entità indicate dall'articolo 130 della Costituzione, altre richieste referendarie sarebbero inammissibili per carenza di interesse». Invece non erano vane, quelle firme, come pure riteneva il governo, e il ministro Nordio che le aveva definite un «espediente inutile e dilatorio», rallegrandosi per la pronuncia del Tar.
Ora c'è il rebus della data: se resterà al 22 e 23 marzo o dovrà slittare. Secondo una scuola di giuristi, la modifica del quesito non implica la ripartenza dei termini di legge. «La data è già indetta per decreto, cambia solo il quesito», la lettura del professor Stefano Ceccanti, tra le voci autorevoli del sì. Di avviso opposto il costituzionalista Michele Ainis. Di fronte alla volontà dei 500mila elettori partiti in ritardo, i cui diritti sono ora pienamente solidificati dal sì della Cassazione, sarebbe necessario riservare loro il tempo che la legge assegna a chi deve argomentare le proprie ragioni.

