conto corrente bloccato

BANKITALIA “RASSICURA” SULLE NUOVE REGOLE DELL’UE SUI CONTI CORRENTI IN ROSSO: “NON È VERO CHE BASTA UNO SCONFINAMENTO DI 100 EURO PER DARE AUTOMATICAMENTE LUOGO A UNA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA”. DIPENDE DAL CONTRATTO CHE AVETE FIRMATO CON LA BANCA - DUNQUE NON CAMBIA NIENTE? NON PROPRIO: GLI ISTITUTI UTILIZZERANNO CRITERI DIVERSI PER CLASSIFICARE I CLIENTI E I DEBITORI SARANNO CLASSIFICATI COME DETERIORATI SE...

 

CONTO CORRENTE BLOCCATO

NOTIZIE DI CUI ESSERE AL CORRENTE - DAL 1 GENNAIO BASTANO POCHI EURO DI SCOPERTO SUL CONTO CORRENTE PER ESSERE DEFINITI “CATTIVI PAGATORI”: CON UN PICCOLO ROSSO VENGONO AUTOMATICAMENTE BLOCCATI I PAGAMENTI AUTOMATICI, E DOPO TRE MESI SI VIENE SEGNALATI ALLA CENTRALE RISCHI – CON LE NUOVE REGOLE EUROPEE 15 MILIONI DI FAMIGLIE RISCHIANO L’INSOLVENZA E MIGLIAIA DI IMPRESE IL DEFAULT

 

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/notizie-cui-essere-corrente-gennaio-bastano-pochi-euro-256669.htm

 

BANKITALIA 3

Bankitalia Ue non cambia sostanza default e 'rosso'

(ANSA) – Le nuove regole decise dall'Ue per la definizione del default non modificano nella sostanza il meccanismo attuale che lo determina ne vietano lo sconfinamento nei conti correnti se questo rientra nella policy decisa da ogni banca con i propri clienti.

 

Bankitalia rassicura sull'effetto che avranno dal prossimo primo gennaio i provvedimenti adottati dall'Unione dopo l'allarme arrivato negli ultimi giorni su possibili ripercussioni negative e troppo restrittive soprattutto sulle Pmi.

 

CONTO CORRENTE BLOCCATO

Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è necessario ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria ideate in un contesto completamente diverso da quello attuale è ad esempio l'appello congiunto delle associazioni di imprese alle istituzioni europee.

CREDITI DETERIORATI

 

Un documento firmato da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria. Queste norme, si legge, "caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea".

conto corrente 2

 

Nella lettera si sottolinea come sia "urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati, la cosiddetta 'definizione di default'. Via Nazionale spiega quindi che la nuova normativa non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del 'merito di credito' della clientela in quanto il provvedimento riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari. Inoltre, spiega Palazzo Koch, le novità introdotte non prevedono un divieto a consentire eventuali sconfinamenti: come già accade adesso, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire alla clientela gli utilizzi del conto che comportino un 'rosso' oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite del fido.

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Sugli effetti delle nuove regole il Codacons chiede comunque al Governo "di tutelare le famiglie in difficoltà che potrebbero essere danneggiate dalle nuove misure.

 

La possibilità di non consentire più gli addebiti automatici qualora i clienti non avessero sufficienti disponibilità sui loro conti bancari, e di segnalare il cliente alla centrale rischi dopo mancati pagamenti da soli 100 euro, arriva nel momento meno opportuno - spiega l'organizzazione a tutela dei consumatori dopo che nei giorni scorsi erano stati espressi i primi timori su una possibile stretta al credito.

 

Banche e nuove regole sui crediti, Bankitalia: «Non si fa default solo per 100 euro di debito non pagato»

Fabrizio Massaro per www.corriere.it

 

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Non basta essere in rosso di 100 euro per finire in default». Scende in campo la Banca d’Italia per chiarire i dubbi e le preoccupazioni legate all’entrata in vigore dal 1 gennaio di nuove regole europee che rendono più rigida l’entrata dei debitori — siano essi imprese o privati — nella categoria dei «crediti deteriorati».

 

«La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti», chiarisce la Banca d’Italia: «Come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido».

BANKITALIA 2

 

Ma soprattutto «non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza» presso la Centrale Rischi, «con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario».

 

Un timore forte, quest’ultimo, avvertito sia dalle categorie imprenditoriali sia dalle stesse banche, in una situazione in cui stanno per andare a scadenza le moratorie per oltre 300 miliardi di euro di crediti concessi per far fronte alla crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19.

 

Le nuove regole europee «più stringenti»

CREDITI DETERIORATI

Dal 1 gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal «Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento», con criteri che — sottolinea Bankitalia — «risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti. «Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, con posizioni di partenza molto differenti; per l’Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri paesi possono invece risultare più lasche».

 

Non cambiano le regole di segnalazione alla Centrale Rischi

Tuttavia «la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela», ha scritto in una nota pubblicata lunedì 28 sul sito ufficiale dell’istituto centrale. «Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari».

 

Scoperto di 100 euro per i privati

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Si tratta di norme non nuove, dato che il regolamento Ue è entrato in vigore nel 2014 e le specificazioni dell’Eba e di Bce sono del 2017 e del 2018. Le regole fissano che è necessario che lo sconfinamento superi la «soglia di rilevanza», cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore, privato o impresa) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

 

Le due soglie: «assoluta» e «relativa»

Più nel dettaglio, dal 1 gennaio i debitori saranno insomma classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni) nel pagamento di un’«obbligazione rilevante»; oppure se la banca giudica «improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione», spiega sempre Bankitalia.

 

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Se l’ultima condizione è «già in vigore e non cambia in alcun modo», il debito scaduto viene considerato «rilevante» — continua la spiegazione di Bankitalia — quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); e l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

CREDITI DETERIORATI

 

Lo sconfinamento: attenti al contratto con la banca

Andare in «sconfinamento» e «in rosso» quindi è ancora consentito e non espone immediatamente a rischi. «Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato», spiega la Banca d’Italia. Insomma «la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce)». Dal 1 gennaio le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. «Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa».

 

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Non entra in Centrale Rischi per un debito non pagato

Bankitalia chiarisce inoltre che «se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non viene classificato automaticamente anche «a sofferenza»” nella Centrale dei Rischi. «La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito», spiega Bankitalia. Insomma non è sufficiente uno o anche più ritardi nel pagamento di un debito: «Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi».

 

Niente compensazioni con linee di credito non usate

Tra le principali novità, che rappresentano una stretta, la Banca d’Italia segnala che non sarà più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i cosiddetti «margini disponibili»). «A questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto».

 

L’invito alle banche: «Attenzione alla clientela»

cane conto corrente

In sostanza, avvisa l’istituto guidato da Ignazio Visco, «la nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio». Per questo motivo Bankitalia ha invitato le banche ad «adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali».

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