DAGO-INFERNET - BATTESIMO ISTITUZIONALE PER DAGOSPIA. GRAZIE A UN INVITO DI PALAZZO CHIGI ABBIAMO DETTO LA NOSTRA SU TECNOLOGIA SELVAGGIA E PIRATERIA MASCALZONA (ABBIAMO FATTO LA SOLITA PESSIMA FIGURA)..
Questa mattina, nella saletta del Monte dei Paschi, in via Minghetti, davanti a uno spiegamento di carabinieri e fiamme gialle gallonati, Dagospia ha ricevuto il suo battesimo istituzionale grazie a un invito della Presidenza del Consiglio, nella persona del Segretario Generale, nonché capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, al secolo Mauro Masi.
Siamo stati invitati a dire la nostra sul tema "Dei delitti e delle reti", tecnologia selvaggia e pirateria mascalzona, in compagnia del maestro Mogol, e abbiamo fatto la solita pessima figura. Un convegno che ha visto gli interventi di Enrico Manca, Gianni Massaro, l'avvocato Salvatore Lo Giudice, Enzo Carrà (Margherita), Fabrizio Morri (Ds), staff dei Beni Culturali, eccetera eccetera, era anche l'occasione per presentare la rivista "Crimes & Computers", realizzata da Masi e Lo Giudice in collaborazione con le forze dell'Ordine (ecco perché tanti carabinieri e finanza). Pubblichiamo un capitolo tratto da "Crimes & Computers" numero 2.
LINEE DIRETTRICI DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA PIRATERIA INFORMATICA
Prof Mauro Masi - Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento per l'lnformazione e l'Editoria
La tutela della proprietà intellettuale e la rivoluzione digitale
Negli ultimi anni la rivoluzione digitale, pensiamo al fenomeno di Internet - rete anarchica, autogestita, aperta a molteplici tipi di scambi di contenuti coperti da proprietà intellettuale e non - e alla digitalizzazione di musica, video e testi, ha posto l'esigenza di adeguare i tradizionali strumenti normativi di tutela della proprietà intellettuale.
Ci si è mossi, non soltanto in Italia, essenzialmente nelle direzioni:
. del rafforzamento della tutela dei diritti, con i metodi attualmente esistenti, per garantire la possilbilità di creare e svolgere attività connesse ad opere dell'ingegno in un contesto di legalità:
. della creazione in collaborazione con l'industria del settore e con gli autori di metodi innovativi di tutela, quali i sistemi di Digital Rights Management (DRM), in cui normativa e tecnologia si fondono per garantire il rispetto dei diritti (la parte dell'utente che acquisisce il contenuto.
II sistema normativo del diritto d'autore, che risale al 1700 nei suoi principi fondamentali, tuttavia, nel complesso non riesce ad adeguarsi con velocità sufficiente all'evoluzione della tecnologia. Occorre un costante monitoraggio dei fenomeni che riguardano i diritti di proprietà intellettuale per studiare, volta per volta, le soluzioni più idonee a contrastare o, viceversa, a promuovere le molte nuove tecnologie emergenti nel settore.
Diritti della proprietà intellettuale e pirateria
L'intenso lavoro svolto ha dunque riguardato I'adeguamento del tradizionale impianto normativo del diritto d'autore, nonché il monitoraggio e la disciplina di fenomeni nuovi, quali il peer-to-peer, che hanno ricevuto autonoma regolazione. Nel porre in essere tali interventi si è constatato come, in ogni attività che abbia a che fare con i diritti di proprietà intellettuale, è purtroppo diffuso il fenomeno della "pirateria" clic; ogni anno produce significativi danni all'industria del settore. La "pirateria" trova le proprie fonti di approvvigionamento di materiale sia online che offline.
In effetti, Internet viene usata dai "pirati" come un'immensa fonte di approvvigionamento dei materiali più nuovi, generalmente reperibili gratuitamente in rete. La vendita di materiale contraffatto avviene poi soprattutto offline, attraverso reti di venditori ambulanti, spedizioni per corrispondenza e altri metodi, data la facilità con cui sarebbe possibile tracciare una transazione commerciale effettuata online. Una notevole percentuale del materiale contraffatto reperibile online deriva da un uso scorretto delle tecniche peer-to-peer. A tale proposito appare opportuno spendere alcune parole sulla regolazione del peer-to-peer, un fenomeno che, pur essendo di per sé non necessariamente lesivo del diritto d'autore (è infatti possibile scambiare con tale tecnica materiale non protetto), diventa funzionale alla pirateria nel momento in cui oggetto dello scambio diventano opere dell'ingegno protette o parti di esse. È infatti possibile distinguere a livello normativo i casi in cui:
. lo scambio illegittimo di file avviene a fini di lucro: casi penalmente rilevanti, ma possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento di un'ammenda;
. lo scambio è effettuato a titolo privato e senza alcun fine di lucro: casi, questi, non rilevanti ai fini della normativa penale. importante distinguere con precisione quando è possibile ricorrere al peer-to-peer e quando questo è vietato dalle norme in sintesi citate, poiché la tecnica peer-to-peer può avere utilizzi positivi che alcune amministrazioni ed enti pubblici stranieri (BBC in Inghilterra ed altri) stanno utilizzando proficuamente per creare poli culturali nella rete: tale tecnica deve dunque essere valorizzata proprio come strumento di diffusione di contenuti leciti ed è uno dei punti contenuti nel "Patto di Sanremo".
Una sentenza recentissima della Corte Suprema USA ha condannato la promozione dell'uso illegale del peer-to-peer che alcune organizzazioni hanno posto in essere giudicando, nella specie, che "Chi distribuisce un dispositivo con l'obiettivo di promuovere il suo uso per infrangere il copyright è punibile per gli atti risultanti dalla violazione causata da terze parti utilizzando lo strumento [peer to peer], a prescindere dagli usi legali possibili dello strumento stesso". Il peer to peer può dunque essere utilizzato per erogare e fruire servizi perfettamente leciti, ma non deve mai essere promosso per violare il copyright o il diritto d'autore secondo tali recenti orientamenti.
Diverso è il caso in cui la pirateria si materializza direttamente su supporto e si trovano in commercio CD-ROM e DVD di dubbia provenienza e qualità: le nostre forze dell'ordine hanno sequestrato nell'ultimo anno una significativa quantità di materiale di produzione e provenienza illecita. Per di più sono le grandi organizzazioni criminose in cerca di finanziamenti che si celano dietro l'apparentemente "innocuo" commercio: acquistando materiale contraffatto infatti si contribuisce spesso a finanziare la criminalità.
Verso politiche per una moderna tutela della proprietà intellettuale
Da non sottovalutare il ruolo, quale strumento di contrasto alla pirateria, della promozione delle attività lecite. A questo proposito occorre menzionare un recente studio sull'industria musicale digitale pubblicato dall'Organizzazione per
Secondo gli economisti che hanno redatto la ricerca, è molto complesso stabilire relazioni causa-effetto tra il file-sharing e il calo delle vendite nel settore musicale. Tra l'altro anche quest'ultimo dato non è così generalizzato come si tende a pensare: per esempio in Gran Bretagna, dal 1998 al 2003, la commercializzazione dei CD musicali sarebbe cresciuta di ben il 31%.
Il file-sharing, quindi lentamente, anche grazie alla crescente diffusione dei sistemi di pagamento on-Iine, sta cessando di essere sinonimo di scambio illegale. Non solo: secondo l'Ocse, si tratta di una tecnologia innovativa che, nonostante possa essere usata in modo illecito, in realtà sta movimentando il settore musicale, contribuendo a un suo rinnovamento. Questa tecnologia se da un lato sembrerebbe ridurre la propensione all'acquisto di alcune fasce di consumatori, dall'altro stimolerebbe invece nuovi target. A ogni modo lega maggiormente il consumo di musica a tutto l'indotto: chi consuma musica in rete in genere frequenta siti on line che, per esempio, promuovono gli artisti, comunicano i concerti oppure propongono l'acquisto di suonerie per cellulari.
È lo stesso Ocse, tra l'altro, a sostenere nel rapporto come il dibattito su questi temi non può non coinvolgere, oltre alle case discografiche, anche nuovi soggetti che hanno sempre più a che fare con la musica: gestori di telefonia e fornitori di servizi di telecomunicazione innanzitutto.
Quindi se la tecnologia può costituire un elemento positivo di innovazione per il mercato musicale, l'anello debole continua a essere la gestione dei diritti d'autore digitali.
Di recente,
L'acquisto legittimo su Internet deve divenire il sostituto naturale dell'acquisto illegittimo per le strade, sulla scorta di quanto avviene oltreoceano.
I Digital Rights Management, quelle misure cioè che consentono di limitare la copia e la riproduzione di file audiovisivi, in base a quanto pagato dall'utente per acquisirli, sono da molti definiti come una soluzione tecnica ad una carenza di regolamentazione. Tuttavia, tale definizione potrebbe non essere la più appropriata. I DRM dovrebbero essere infatti una soluzione applicativa delle norme esistenti e, se le norme non sorto tempestive, quanto meno dei principi del sistema. Pone problemi il fatto che alcune aziende alle volte applichino indiscriminatamente attraverso la tecnica DRM limitazioni che impediscono all'utente di compiere qualcosa che le norme non vietano (ad esempio sentire un disco originale sul proprio impianto stereo). Su questo tema gli operatori del settore si dovranno confrontare attraverso tavoli appositi quali quello applicativo del Patto di Sanremo e trovare apposita autoregolamentazione.
Dagospia 29 Novembre 2005