
PRONTO TIM, C’È UNA PESSIMA NOTIZIA – IL TAR HA CONFERMATO LA MAXIMULTA DA 74,3 MILIONI DI EURO INFLITTA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO A TIM PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI GOLDEN POWER – LA SANZIONE È LEGATA ALLA MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO VIVENDI DELL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO DI FATTO DEL GRUPPO – LA DECISIONE È ARRIVATA DOPO SEI ANNI, CON UNA LUNGA E COMPLESSA SENTENZA…
(ANSA) - Il Tar del Lazio ha confermato la maximulta da 74,3 milioni di euro inflitta dalla presidenza del Consiglio dei ministri a Tim per la violazione degli obblighi golden power, legata alla mancata comunicazione da parte del socio Vivendi dell'assunzione del controllo di fatto del gruppo.
La decisione è arrivata dopo 6 anni, con una lunga e complessa sentenza. In contestazione c'era il decreto dell'8 maggio 2018 adottato, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, dal presidente del Consiglio dei ministri con il quale la società telefonica è stata sanzionata per non aver notificato l'avvenuto mutamento del controllo su alcuni attivi strategici nel settore delle comunicazioni, a seguito dell'acquisizione di una partecipazione dominante da parte di Vivendi nel capitale.
Con il ricorso Tim denunciava l'"artificiosa scissione" del procedimento che l'ha riguardata e che ha portato all'adozione di due distinti atti, uno di accertamento degli obblighi di notifica e un altro di applicazione della sanzione; evidenziava come la normativa anche europea escluda la possibilità di esercitare poteri speciali e irrogare una sanzione alla società; sosteneva l'insussistenza della violazione.
Tutti motivi, questi, trattati unitariamente in sentenza in quanto ritenuti strettamente connessi tra loro.
Il Tar, precisando in premessa come "i provvedimenti in tema di golden power costituiscono deroghe alle ordinarie regole che disciplinano la gestione di imprese o beni" e "l'azione autoritativa del Governo nazionale deve comunque iscriversi in una cornice normativa compatibile con il diritto dell'Unione europea", ha ritenuto pacifico che Vivendi "abbia acquistato una partecipazione di controllo nel capitale della società ricorrente" e "deve reputarsi chiaro che gli attivi strategici riconducibili a Tim abbiano subito un mutamento, tale da rendere obbligatorio notificare la circostanza, entro dieci giorni dall'operazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri".
Acclarata, quindi la sussistenza dell'obbligo di notifica in capo a Tim "va rilevato come correttamente l'amministrazione abbia escluso la validità di quella comunicazione trasmessa dalla ricorrente in data 7 agosto 2017".
La conseguenza, ad avviso dei giudici, è "la correttezza dell'accertamento compiuto dall'autorità amministrativa circa l'omissione da parte di Tim della notificazione della modifica nel controllo degli attivi strategici" entro i dieci giorni previsti dalla normativa. Nemmeno la lamentata sproporzione della sanzione è stata accolta.
"In particolare, va osservato come l'amministrazione, stante l'assoluta novità della fattispecie in esame, ha provveduto ad irrogare una sanzione nel minimo edittale" si legge nella sentenza, con un atteggiamento di "self restraint" (autocontrollo, ndr) dell'amministrazione "che appare pienamente legittimo, attesa l'ispirazione a principi di proporzionalità e ragionevolezza".