INGROIA CERCA DI METTERCI UNA PEZZA: “SULLE INTERCETTAZIONI INDIRETTE A NAPOLITANO, PENALMENTE IRRILEVANTI, C'É STATA UN’ECCESSIVA ENFATIZZAZIONE MEDIATICA’’ - NON SONO STATE DISTRUTTE IN QUANTO "LA LEGGE NON PREVEDE UNA DISTRUZIONE IMMEDIATA” - AINIS: “IL RAPPORTO TRA POLITICA E MAGISTRATURA RIBALTATO DA MANI PULITE - LA DOMANDA E’ SEMPRE QUELLA: CHI COMANDA, IL GIUDICE O IL PRESIDENTE?”…

1- INGROIA, ECCESSIVA ENFATIZZAZIONE MEDIATICA
PM, CONVERSAZIONI PENALMENTE IRRILEVANTI
Ansa

Sulla questione delle intercettazioni telefoniche del presidente della repubblica Giorgio Napolitano "c'é stata una eccessiva enfatizzazione mediatica". E' quanto sostiene il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia intervistato a "Mattino Cinque".
"Si tratta di intercettazioni che non hanno tra l'altro alcuna rilevanza penale - sottolinea Ingroia - e sulle quali ci si sta esercitando sui possibili risvolti".

Le intercettazioni indirette al Capo dello Stato non sono state distrutte, ha spiegato Ingroia, in quanto "la legge non prevede una distruzione immediata: l'intercettazione non può essere arbitrariamente distrutta dal pubblico ministero, ma è necessario chiedere l'autorizzazione ad un giudice e, prima ancora, deve essere messa a disposizione delle difese degli indagati che la possono richiedere".

2- CHI COMANDA, IL GIUDICE O IL PRESIDENTE?
Michele Ainis per "l'Espresso"

Rassegniamoci: il conflitto di attribuzioni fra il Quirinale e la procura di Palermo ci accompagnerà per i prossimi mesi, caricandosi come una slavina di veleni e di rancori. Intanto un primo effetto lo ha già procurato, compattando la destra, dividendo la sinistra. Perché la prima - in nome dell'antica ostilità verso il potere giudiziario - ha immediatamente sventolato i propri gonfaloni sotto il Colle. Mentre la seconda, dovendo scegliere fra due suoi paladini, in conclusione non ha scelto: qualche truppa di qua (i "corazzieri"), qualche milizia di là (i "populisti giuridici" ).

Come succede spesso nella Patria del diritto, la disputa politica s'ammanta di dubbi giuridici, anche se in questo caso i dubbi investono questioni formidabili, che toccano l'essenza stessa del nostro Stato costituzionale. Può venire intercettato il presidente della Repubblica? Se sì, com'è possibile che lui sia meno protetto dell'ultimo peone, per il quale serve un'autorizzazione dell'assemblea parlamentare?

Se no, se nei suoi riguardi è vietata persino l'intercettazione fortuita, perché la stessa garanzia non vale rispetto al presidente del Consiglio? E come la mettiamo ove l'intercettazione offrisse la prova d'un delitto del capo dello Stato? O se viceversa scagionasse un innocente, che magari sta scontando anni di galera per una colpa che non ha mai commesso? Anche in tale ipotesi dovremmo accendere un cerino sul nastro registrato?

Per abbozzare una risposta, c'è da sfogliare innanzitutto qualche pagina di storia. Fermando il calendario su due date lontane: 1376 e 1789. La prima ci trasporta nell'Inghilterra di Edoardo III, quando per la prima volta il Parlamento rivendicò il potere di giudicare i consiglieri del Re; e scattò l'impeachment nei confronti di Lord John Latimer, accusato di malversazione.

La forma di governo parlamentare nasce così, affermando la supremazia delle assemblee legislative sul governo attraverso la minaccia della giustizia politica; nasce così il cordone ombelicale che lega gli esecutivi ai Parlamenti, nel Regno Unito come più tardi in Francia e anche in Italia.

Sicché le immunità di cui beneficiano i ministri sono fin dall'origine parziali, temperate come un lapis. Coprono i reati ministeriali, non i delitti comuni (oggi le uniche eccezioni si rintracciano in Belgio e in Spagna, peraltro in forme alquanto blande). E infatti Berlusconi ci ha provato e riprovato ad armarsi d'uno scudo per i reati extrafunzionali; ma sia il lodo Schifani del 2003, sia il lodo Alfano del 2008, sono finiti sotto la mannaia della Consulta.

Per il presidente della Repubblica è tutto un altro paio di maniche. Giacché per lui la regola non è la responsabilità (quella del governo dinanzi alle due Camere), bensì l'irresponsabilità; e quest'ultima deriva sia dalle funzioni di garanzia costituzionale generalmente attribuite al presidente nei regimi parlamentari, sia - ancora una volta - dalla storia.

«La persona del Re è sacra e inviolabile», stabiliva l'art. 4 dello Statuto albertino, promulgato nel 1848; in qualche misura, l'inviolabilità si è poi trasmessa al monarca repubblicano, al presidente-Re. Difatti i reati funzionali, che per i ministri concernono ogni condotta delittuosa compiuta nell'esercizio delle loro funzioni, per il capo dello Stato si restringono a talune condotte tipiche (in Italia, l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione).

Mentre i reati comuni per lo più sono improcedibili (così in Francia, in Grecia, in Portogallo, in Israele), o al limite perseguibili dopo un'espressa autorizzazione delle assemblee parlamentari (è il caso di Germania e Austria). L'eccezione è offerta dagli Stati Uniti, come dimostra la vicenda Clinton-Lewinsky; ma lì il presidente esercita funzioni di governo.

Ed eccoci allora alla seconda pagina di storia: 23 giugno 1789. Quel giorno l'Assemblea nazionale francese, su proposta del deputato Mirabeau, approvò un decreto per rivendicare la libertà di parola dei parlamentari, non solo rispetto all'ingerenza regia, anche rispetto ai tribunali. L'anno dopo venne incriminato il deputato Lautrec, e di nuovo l'Assemblea reagì con un decreto: i parlamentari potranno venire arrestati «conformemente alle ordinanze» deliberate dai medesimi parlamentari.

Da qui la doppia garanzia che da allora in poi protegge le assemblee legislative: libertà dagli arresti, autorizzazione a procedere. Da qui, in breve, l'origine delle immunità che si è attribuita la politica. Sia l'inviolabilità di deputati e senatori, sia la (relativa) violabilità dei ministri, nascono infatti per rafforzare il Parlamento: verso il potere giudiziario, verso il potere esecutivo. Questa garanzia è un riflesso della separazione dei poteri, e nella Carta del 1947 s'esprime con un terno: articoli 68, 90, 96. Rispettivamente immunità dei parlamentari, del capo dello Stato, del governo.

Sennonché nella nostra storia più recente c'è un punto di rottura degli equilibri disegnati dai costituenti. Si verifica nel 1992, l'anno di Tangentopoli. Quando le inchieste giudiziarie decretano il funerale di tutti i vecchi partiti (Dc, Pci, Psi, Pri, Pli, Psdi, Msi), inaugurano un sistema bipolare, avviano la Seconda Repubblica. Pur sempre retta - potremmo aggiungere - dalla Costituzione della prima; ma è vero solo in parte.

Perché il successo di Mani pulite determina effetti permanenti sulle nostre istituzioni, dei quali non ci siamo mai del tutto sbarazzati. Intanto, sempre in quel torno d'anni comincia la fuga verso fonti "oracolari" del diritto, segnata dalla proliferazione delle authority (nel solo 1993 vengono battezzate l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale; l'Agenzia per le relazioni sindacali nel pubblico impiego; l'Agenzia per i servizi sanitari regionali; la Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

Viene anestetizzato il potere parlamentare d'inchiesta, surrogato dell'inchiesta giudiziaria; e infatti le iniziative per istituire una commissione su Tangentopoli colano a picco l'una dopo l'altra (nel 1993, nel 1998, nel 2000). Infine cresce il ruolo degli organi arbitrali: la Consulta, ma soprattutto il Quirinale. Giacché le istituzioni, come la natura, hanno orrore del vuoto: se qualcuno lascia libero il suo posto, qualcun altro ci si metterà a sedere.

Da qui una nuova Costituzione materiale, ma da qui inoltre qualche significativo aggiustamento della Costituzione scritta. Che nel campo dei rapporti fra politica e giustizia tira fuori un ambo: 79 e 68. Ovvero la riforma dell'amnistia, dal 1992 sostanzialmente preclusa al Parlamento, attraverso il nuovo art. 79; nonché la riforma dell'autorizzazione a procedere, inasprendo - nel 1993 - l'art. 68 della Carta.

Mentre la politica fallisce i tentativi di consumare una rivincita: nel 1997, con la bozza Boato patrocinata dalla Bicamerale di D'Alema; nel 2005, con la Devolution di Bossi, anch'essa figlia dell'ambizione di regolare i conti con la magistratura, ma respinta in blocco poi dagli elettori.

Tutto finito, dunque? No, adesso la partita si è spostata dal fronte dei politici al campo dei garanti. È questo il significato più profondo del conflitto che oppone Presidenza della Repubblica e corpo giudiziario: a chi spetti l'ultima parola, mentre il Parlamento è ormai senza parole.

Quindi un conflitto eccezionale, non soltanto per le questioni etiche e giuridiche che si trascina dietro, non soltanto perché ha sullo sfondo l'oscura trattativa fra Stato e mafia dei primi anni Novanta, non soltanto per i suoi riflessi sul prestigio di Napolitano (viceversa il conflitto aperto da Ciampi nel 2005 riguardava un potere circoscritto, quello di grazia). In questo caso c'è ben altro, la posta in gioco è superiore.

C'è una questione che echeggia la celebre disputa a cavallo fra gli anni Venti e Trenta del secolo passato fra Schmitt e Kelsen, su chi fosse il custode ultimo della Costituzione. Il primo indicava un organo politico, per l'appunto il capo dello Stato; il secondo s'affidava a un tribunale costituzionale, espressione del potere giudiziario. Per una capriola della storia, ora la Consulta dovrà rispondere alla medesima domanda. E il suo verdetto proietterà a lungo i propri effetti sulle nostre istituzioni.

 

PRIMO PIANO DI ANTONINO INGROIA GIORGIO NAPOLITANO NICOLA MANCINO E GIORGIO NAPOLITANO jpegMICHELE AINIS FRANCESCO MESSINEO PROCURATORE CAPO DI PALERMO jpegLA SEDE DELLA PROCURA DI PALERMO MONICA LEWINSKY CON CLINTON clinton lewinsky

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