GIORGIA MELONI HA LA SUA BANDIERINA DA SVENTOLARE – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO SICUREZZA, DI CUI LA DUCETTA HA BISOGNO PER TENERE A BADA LO ZOCCOLO DURO DEL SUO ELETTORATO, TENTATO DAL GENERALE VANNACCI – C’È LA POSSIBILITÀ DI FERMO PREVENTIVO PER I VIOLENTI, MA SOLO PER 12 ORE, E I PM POTRANNO DISPORRE IL RILASCIO IMMEDIATO – IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A RIUNIONI O AD ASSEMBRAMENTI IN LUOGO PUBBLICO SARÀ DISPOSTO DAL GIUDICE CON LA CONDANNA PER UNA SERIE DI DELITTI…
Estratto da www.repubblica.it
giorgia meloni al 173esimo anniversario della polizia di stato foto lapresse 3
Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti.
È una delle novità prevista da dalla bozza del decreto sicurezza, oltre alle misure già anticipate e più discusse come il fermo preventivo o i limiti all’uso dei coltelli, approvato dal Consiglio dei ministri.
Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.
Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.
Il fermo di prevenzione
alessandro calista aggredito durante il corteo per askatasuna a torino 3
Per quanto riguarda il capitolo sul "fermo di prevenzione", l'articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza prevede l’introduzione della “possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali (...) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche".
Tale eventualità - si legge ancora nel testo della bozza - riguarda comunque "specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni".
MATTEO PIANTEDOSI IN VERSIONE CELERINO
Secondo gli articoli 12 e 13, “per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".
Divieto di vendere coltelli ai minori
Chiunque porti fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 centimetri senza giustificato motivo rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Lo prevede il primo articolo del dl.
aggressione alla polizia a torino 3
C’è poi il divieto di vendere, anche su web e piattaforme elettroniche, ai minori armi improprie, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza. Il compito di vigilare e sanzionare è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E si prevede l'obbligo per l'esercente di tenere un registro elettronico per inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro. La scheda precisa che queste misure entreranno in vigore 60 giorni dopo rispetto al decreto legge. […]
alessandro calista aggredito durante il corteo per askatasuna a torino 2
alessandro calista aggredito durante il corteo per askatasuna a torino 1
giorgia meloni al 173esimo anniversario della polizia di stato foto lapresse 2