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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, CORRETE E BENEFICIATENE TUTTI - NON SOLO AL CONIUGE: ORA L'ASSEGNO RICONOSCIUTO IN CASO DI DECESSO DEL PENSIONATO SPETTA ANCHE A EX NON RISPOSATI, FIGLI E NIPOTI - HANNO DIRITTO ALLA REVERSIBILITÀ PURE I FIGLI STUDENTI CHE SVOLGONO UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA DALLA QUALE DERIVI UN PICCOLO REDDITO - ALLA LUCE DI TUTTE QUESTE NOVITÀ, LE DOMANDE FINORA RESPINTE E NON PASSATE IN GIUDICATO POSSONO ESSERE RIESAMINATE…

Massimiliano Jattoni Dall’Asén per www.corriere.it

 

Cambiano le famiglie, cambia la reversibilità

Tradizionalmente, a godere della pensione di reversibilità (il trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato ai famigliari superstiti) erano le mogli vedove. Ma le cose stanno cambiando.

 

INPS

L’introduzione del divorzio oltre mezzo secolo fa e le molto più recenti unioni civili hanno costretto l’Inps ad aprirsi verso i superstiti di tutte le tipologie di unioni previste dal nostro ordinamento, anche nel caso di coppie che hanno deciso di interrompere l’unione, come nel caso di separati e divorziati e superstiti, e fino ai figli e nipoti superstiti. Ovviamente solo a specifiche condizioni.

 

PENSIONE REVERSIBILITA 1

Cos’è la pensione di reversibilità

Come spiega l’Inps, la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

 

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del defunto. La pensione indiretta è riconosciuta invece nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

 

Coniugi, uniti civilmente, separati e divorziati

La pensione diretta o indiretta spetta sempre al coniuge o all’unito civilmente che, nel caso sia beneficiario unico, ne incasserà il 60%.

 

PENSIONE

La quota viene però ridotta nel caso vi siano altri familiari che ne hanno diritto o se supera certi limiti di reddito. Rientrano in questa categoria anche il coniuge separato e il coniuge divorziato. Per i separati si era già espressa la Cassazione nel 2018 e nel 2019, equiparando i separati a vario titolo, anche quelli senza diritto agli alimenti (circolare Inps n. 19 del 2022).

 

Nel caso dei divorziati la condizione per la reversibilità è che il superstite sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

PENSIONE POSTE 2

Nel caso il defunto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato titolare di assegno sono stabilite con sentenza dal Tribunale. La decisione verrà presa tenendo conto della durata del matrimonio e della convivenza more uxorio. Naturalmente, nella ripartizione peserà anche la posizione economica delle parti.

 

Alla luce di tutto questo, le domande finora respinte e non passate in giudicato possono essere riesaminate.

 

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Il diritto dei figli

Hanno diritto alla reversibilità i figli minorenni alla data del decesso del titolare della pensione, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età.

 

Ne hanno diritto anche i figli maggiorenni fino a 21 anni ancora studenti di scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici e a carico del genitore al momento del decesso, ma solo nella condizione che non prestino attività lavorativa. Stessa cosa per i figli maggiorenni fino a 26 anni di età che siano studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino attività lavorativa.

 

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Hanno diritto alla reversibilità anche i figli studenti che svolgono un’attività lavorativa dalla quale derivi un piccolo reddito, purché questo non sia superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

La reversibilità a genitori e fratelli

In assenza del coniuge e dei figli o se, ci sono, nel caso essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, possono chiedere la reversibilità anche i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65esimo anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

 

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In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, infine anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell’assicurato o pensionato inabili al lavoro, non abbiano una pensione e siano a carico del lavoratore defunto.

 

Come fare la domanda

L’Inps spiega che la domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato (vi si accede con Spid, Cie e Carta dei servizi sanitari). In alternativa, si può fare domanda tramite il numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06. 164164 da rete mobile. La domanda può essere in alternativa presentata tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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