
GIUSTIZIA “AMARA” PER DAVIGO – LA CASSAZIONE HA RESPINTO IL RICORSO STRAORDINARIO PRESENTATO DELL’EX PM DI MANI PULITE CONTRO LA CONDANNA (CONFERMATA IN TRE GRADI DI GIUDIZIO) PER RIVELAZIONE DI SEGRETO, PER AVERE DIFFUSO I VERBALI DI PIERO AMARA SULLA PRESUNTA “LOGGIA UNGHERIA” – DAVIGO SOSTENEVA CHE LE TRE SENTENZA DI CONDANNA FOSSERO IN CONTRADDIZIONE TRA DI LORO, MA I GIUDICI HANNO DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO…
Estratto dell’articolo da “il Fatto Quotidiano”
Respinto il ricorso di Piercamillo Davigo in Cassazione. Ricorso straordinario, dopo tre sentenze – di primo grado, d’appello e di Cassazione – che lo hanno condannato per rivelazione di segreto, per aver diffuso i verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria.
Il ricorso straordinario degli avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella, dopo la prima pronuncia della Cassazione, aveva messo in evidenza la contraddittorietà delle tre sentenze di condanna.
In primo grado, il Tribunale di Brescia aveva attribuito “la condotta illecita dell’imputato” alla volontà di “disseminare tossine denigratorie nella stretta cerchia di frequentazioni dell’ex amico”, Sebastiano Ardita, come Davigo allora componente del Consiglio superiore della magistratura.
Diversa la sentenza della Corte d’appello di Brescia, che sosteneva che la diffusione dei verbali non era contro Ardita, ma per “gettare consapevolmente una sinistra luce sull’operato della Procura della Repubblica di Milano e su due colleghi del Csm”, e cioè Ardita e Marco Mancinetti, entrambi citati da Amara (falsamente, ma lo si scoprirà solo in seguito) come affiliati alla segreta loggia Ungheria.
La sentenza d’appello sosteneva comunque che “gli elementi raccolti non sono in grado di comprovare con sufficiente grado di certezza che l’imputato abbia strumentalmente ottenuto prima – e divulgato poi – i verbali di Amara con animus nocendi, ossia animato da una cosciente volontà di propalare un’accusa che sapeva mendace in ragione di personalismi o di intenti ritorsivi dovuti a dissidi insorti in passato con l’ex amico”.
piercamillo davigo in tribunale a brescia per il caso amara 1
La Sesta sezione della Cassazione aveva invece confermato la condanna segnalando una terza causa per il comportamento di Davigo, a giudizio dei suoi legali “del tutto personale e marcatamente arbitraria” [...]
La spiegazione di Davigo è sempre stata quella che “per ripristinare la legalità” ha dovuto seguire vie informali, perché quelle formali avrebbero fatto conoscere i verbali segreti di Amara a due consiglieri del Csm (Ardita e Mancinetti) che Amara in quei verbali sosteneva essere affiliati alla loggia Ungheria. La Corte di cassazione ha però respinto le argomentazioni di Coppi e Steccanella e ha dichiarato inammissibile il ricorso.