ANCHE I FOLLOWER ALLOCCONI HANNO LE LORO RESPONSABILITA’ – NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI GENNAIO CHE HA DECISO IL NON LUOGO A PROCEDERE PER CHIARA FERRAGNI PER IL CASO DEL PANDORO-GATE, IL GIUDICE SCRIVE: “IPOTIZZARE CHE IL SOLO FATTO CHE UN CONSUMATORE SIA FOLLOWER DI UN INFLUENCER COMPORTI CHE NEI ‘CONSIGLI PER GLI ACQUISTI’ RIPONGA UNA FIDUCIA INCONDIZIONATA E ACRITICA, È QUANTOMENO OPINABILE” – TRADOTTO: LA TESI DEI PM CHE PERSONAGGI COME FERRAGNI RIESCANO A CONDIZIONARE CHI LI SEGUE SUI SOCIAL È INFONDATA SENZA PROVE SPECIFICHE CHE LO DIMOSTRINO CASO PER CASO. E QUINDI È STATA ESCLUSA L’AGGRAVANTE DELLA “MINORATA DIFESA” DEI CONSUMATORI...
Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”
«Ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che nei “consigli per gli acquisti” riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile», scrive il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 gennaio ha deciso il non luogo a procedere per Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, ad di Cerealitalia-Id per le vicende della beneficenza legata alle vendite del pandoro Balocco e delle uova pasquali Dolci Preziosi.
Il rapporto quasi fideistico tra influencer e follower era uno degli elementi che secondo i pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli configuravano l’aggravante della «minorata difesa» dei consumatori. La sentenza dice che non doveva essere contestata: senza, il processo non sarebbe mai potuto cominciare.
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Secondo il presidente della terza sezione penale del Tribunale, la tesi che personaggi come lei riescano a condizionare i follower è infondata senza prove specifiche che lo dimostrino caso per caso. Nel momento in cui si è convinto che l’aggravante non reggeva, ha prosciolto gli imputati dato che restava in piedi solo l’ipotesi di truffa semplice.
Per valutare se anche questo reato avesse un qualche fondamento o no, si sarebbe dovuto fare un processo per il quale, però, erano indispensabili le querele delle presunte vittime. C’erano, ma erano state ritirate: da una consumatrice, che ha raggiunto un accordo con Ferragni (500 euro in beneficenza), e dal Codacons e dall’Associazione utenti servizi Radiotelevisivi, che hanno ottenuto i risarcimenti per 150 utenti oltre a 200 mila euro per la Caritas.
chiara ferragni in tribunale 2
Il giudice avrebbe anche potuto prosciogliere totalmente e nel merito gli imputati se fosse stata subito «evidente» la loro estraneità alle accuse. Non è accaduto, quindi è prevalsa l’estinzione del reato per la remissione delle querele.
La sentenza evidenzia che, in ogni caso, «le condotte» addebitate agli imputati non sono rimaste impunite, visto che, oltre a risarcire i querelanti, sono stati sanzionati pesantemente per pubblicità ingannevole dall’Authority per la concorrenza e il mercato (tra sanzione e beneficenza la sola Ferragni ha versato oltre 3,6 milioni di euro). [...]
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