SE IL DIPENDENTE È “INFEDELE” L’AZIENDA PUÒ SPIARE, PREVIA INFORMATIVA, IL SUO PC. E PUO’ ANCHE LICENZIARLO NEL CASO IN CUI SCOPRA GLI ILLECITI - È IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE CHE HA RESPINTO IL RICORSO DI UN DIPENDENTE CHE ERA STATO LICENZIATO PER ESSERSI APPROPRIATO E AVER DIFFUSO IN MODO ILLECITO INFORMAZIONI RISERVATE DELL’AZIENDA - L'UOMO IN OTTO MESI AVEVA EFFETTUATO OLTRE 54 MILA ACCESSI ABUSIVI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE...
Federica Pozzi per “il Messaggero” - Estratti
Se l'azienda ha il dubbio fondato che il proprio dipendente stia compiendo azioni che ledono la fiducia tra il lavoratore e la società o comunque creino dei danni a quest'ultima, previa informativa può controllare il pc del dipendente, arrivando anche al licenziamento nel caso in cui scopra gli illeciti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un dipendente licenziato dall'azienda in cui lavorava per essersi appropriato e aver diffuso illecitamente informazioni riservate della società.
Nello specifico, secondo l'accusa, l'uomo nell'arco di otto mesi aveva effettuato oltre 54 mila accessi abusivi al sistema informatico aziendale, dal quale aveva estratto più di 10 milioni di record contenenti informazioni lavorative, dati personali e documenti contabili, per poi inviare 130 fatture a 10 indirizzi mail diversi.
Inutili i tentativi del dipendente di sostenere che non aveva mai ricevuto una «adeguata informativa sulla possibilità della datrice di lavoro di effettuare controlli sugli asset aziendali», inutile anche da parte sua ritenere che si trattasse di «controlli illegittimi».
I giudici di secondo grado infatti, nella sentenza confermata anche dagli Ermellini, hanno ritenuto «utilizzabili gli elementi di prova acquisiti dalla società sul computer in uso al dipendente» perché, «nonostante il controllo sul computer fosse stato eseguito acquisendo dati precedenti al primo alert dei sistemi informatici aziendali, che aveva ingenerato il sospetto di operazioni anomale, tuttavia l'attività compiuta dalla datrice di lavoro doveva ritenersi conforme alle prescrizioni dell'articolo quattro dello Statuto dei lavoratori, in quanto vi era la prova che era stata fornita anche al dipendente un'adeguata informativa mediante diffusione della policy aziendale sull'utilizzo delle dotazioni informatiche».
Un documento con cui la datrice di lavoro aveva informato «i dipendenti della possibilità di effettuare, in caso di rilevate anomalie, verifiche e controlli nel rispetto delle previsioni di legge, riservandosi, in caso di accertamento di comportamenti non conformi alle disposizioni aziendali, la possibilità di applicare le previsioni contrattuali in materia disciplinare».


