posti di blocco mascherine

MI CASA ES SU CASA - MA QUAL È LA DIFFERENZA TRA RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE? DA OGGI CI SI PUÒ SPOSTARE PER TORNARE A ''CASA'' ANCHE ATTRAVERSANDO I CONFINI REGIONALI. MA SE LA RESIDENZA È CHIARA E APPARE DAI DOCUMENTI, COSA SI INTENDE PER LE ALTRE DUE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DPCM? - IN TEORIA SI POTREBBE ANDARE NELLE SECONDE CASE (MA LE FORZE DELL'ORDINE CHE VI FERMANO POTREBBERO FREGARSENE DELLA TEORIA)

 

Sara Landini e Marisa Marraffino per www.ilsole24ore.com

 

Dal 4 maggio ci si potrà spostare verso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E questo non solo all’interno della stessa Regione, ma anche passando da una Regione a un’altra, cosa che finora non era possibile.

gruppi telegram posti di blocco

 

Se la novità è chiara, decrittare il significato delle parole usate dall’ultimo Dpcm, quello del 26 aprile, è molto più complicato: qual è infatti la differenza tra residenza, domicilio e abitazione? Come si incrocia con la possibilità (o no) di andare nelle cosiddette “seconde case”? Un bel rebus giuridico che – anche in attesa dei chiarimenti del Governo – proviamo a sciogliere.

 

Se il concetto di residenza è chiaro e in concreto basterà produrre un certificato anagrafico per provarla, negli altri due casi i dubbi restano per la difficoltà di delimitare tali ambiti spaziali presenti nel nostro ordinamento civile. Altri Stati, come la Francia e la Germania, hanno adottato la soluzione dell’unicità della sede della persona fisica, mentre in Italia occorre distinguere. Per evitare multe, adducendo come ragione dello spostamento il rientro al proprio domicilio o abitazione, potrebbe infatti non bastare l’autocertificazione.

 

Cerchiamo di delimitare i luoghi del domicilio e della abitazione secondo le disposizioni di legge che li richiamano e le loro interpretazioni.

 

Il domicilio è la sede di affari e interessi

In base all’articolo 43 del Codice civile il domicilio è «il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi». Il domicilio coincide in genere, ma non necessariamente, con la residenza.

posti di blocco

 

 

 

Nel domicilio tradizionalmente si rinvengono un elemento oggettivo, rappresentato dalla concentrazione degli affari ed interessi in un luogo, e un elemento soggettivo, dato dall’intenzione di fissare in quel luogo la sede principale delle proprie attività. Diversi sono gli elementi presuntivi dai quali desumere il domicilio: dall’acquisto di beni immobili fino alla gestione di affari in contesti societari e comunque la disponibilità di almeno un’abitazione.

 

L’abitazione è dove si soddisfano bisogni personali o familiari

Il concetto di abitazione indica il luogo in cui si abita, nel diritto civile lo troviamo in ambito successorio con riferimento al diritto del coniuge superstite di abitare nella casa coniugale (articolo 540 del Codice civile) e nel contesto dei diritti reali, dove l’articolo 1022 del Codice civile stabilisce che «chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia».

carabinieri a un posto di blocco

 

L’articolo 15 del Dpr 917/1986 (Tuir)  in ambito di imposte parla poi di «abitazione principale» facendo riferimento al luogo ove si vive abitualmente, dove sono i centri dei propri affetti. A differenza del domicilio, l’abitazione è il luogo in cui il soggetto ha un immobile ad uso abitativo in via abituale per sé e/o per i propri familiari.

 

A queste norme si ritiene di poter far riferimento per arrivare a dire che l’abitazione è il luogo dove si trova un immobile ad uso abitativo atto a soddisfare in via abituale i bisogni personali e/o familiari.

 

La dimora può anche essere temporanea (come la seconda casa)

Nell’elenco dei luoghi indicati dal Dpcm dello scorso 26 aprile manca invece la dimora che tipicamente inquadra la persona nello spazio nel dettato dell’articolo 43 del Codice civile e a cui si riferiscono anche altre disposizioni di legge, come quelle relative alle notifiche, alla competenza dei reati commessi all’estero o il foro competente per le cause civili.

 

Non si ritiene che sia un errore o che si sia inteso indicare con il termine abitazione la dimora. Se si guarda infatti all’uso del termine dimora si comprende come il riferimento alla stessa avrebbe avuto probabilmente una estensione eccessiva degli spostamenti giustificati.

GIUSEPPE CONTE FIRMA UN DECRETO

 

La dimora non è definita dalla legge se non in negativo. In particolare, l’articolo 43 del codice civile identifica la residenza come la dimora abituale. Se ne ricava che la dimora, distinta dalla residenza, è quella temporanea. Si tratta del luogo in cui una persona si trova momentaneamente per un certo periodo di tempo.

 

Si parla di dimora con riferimento al luogo in cui si soggiorna per un certo periodo, non per una visita turistica di pochi giorni.

 

GIUSEPPE CONTE FIRMA UN DECRETO

La scelta di parlare di abitazione, se intesa nel senso sopra precisato, e non di dimora, sembra proprio giustificata dall’esigenza di ridurre gli spostamenti per fini ludici o nelle seconde case.

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