CHI VA CON L'UBRIACO, S'ATTACCA...E TIRA FORTE! - IL TRIBUNALE DI BOLZANO STABILISCE CHE A CHI SALE A BORDO DI UNA MACCHINA GUIDATA DA UN UBRIACO, IN CASO DI INCIDENTE, SPETTA META' RISARCIMENTO - IL CASO DEL 2018: DOPO AVER BEVUTO PER TUTTA LA NOTTE, DUE UOMINI SALGONO A BORDO DELL'AUTO, CHE INVADE LA CORSIA OPPOSTA E SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION. IL GUIDATORE MUORE E IL PASSEGGERO SI E' BECCATO SOLO IL 50% DEL RISARCIMENTO CHE GLI SPETTA PERCHÉ NON POTEVA NON SAPERE CHE CHI ERA ALLA GUIDA FOSSE UBRIACO...
Estratto dell'articolo di Stefan Wallisch per l'ANSA
Salire in macchina con un ubriaco non è solo un comportamento irresponsabile che può mettere a rischio altre persone, ma in caso di incidente, si va incontro a un concorso di colpa. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Bolzano in merito a un incidente stradale, avvenuto nel 2018. Al passeggero spetta solo la metà del risarcimento previsto e inoltre deve farsi carico delle spese legali. Per il giudice il tasso alcolemico del guidatore era tale che il passeggero doveva essere a conoscenza delle sue capacita ridotte di guidare un automobile.
Il caso riguarda un altoatesino, passeggero di un'auto che nel 2018 invase la corsia opposta scontrandosi con un mezzo pesante. Nell'impatto il conducente perse la vita, mentre lui rimase ferito. Dopo aver ricevuto un anticipo sul risarcimento dall'assicurazione, l'uomo ha intentato una causa civile per ottenere la parte restante della somma.
La compagnia assicurativa si è tuttavia opposta richiamando l'articolo 1227, primo comma, del Codice civile, che prevede la riduzione del risarcimento qualora il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.
Ora il giudice ha accolto la tesi della difesa. Dall'autopsia era emerso che il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Secondo la ricostruzione, l'automobilista e il passeggero avevano trascorso insieme le quattro ore precedenti lo schianto, avvenuto all'alba.
Per il magistrato, un simile livello di alterazione non poteva essere sfuggito al passeggero, trattandosi dell'effetto di un'assunzione ripetuta di alcolici durante la notte. Nella sentenza viene sottolineato che la mancata percezione dello stato del guidatore - qualora anche il passeggero fosse stato sotto l'effetto di alcol - sarebbe comunque da imputare alla condotta di quest'ultimo.
Il giudice, richiamando i principi espressi da una pronuncia della Corte di Cassazione (la 21896 del 2025), ha quindi quantificato al 50% il concorso di colpa del danneggiato, respingendo la richiesta di ulteriori indennizzi. La sentenza è passata in giudicato poiché il ricorrente non ha proposto appello; a seguito della definizione della vicenda, la compagnia assicurativa ha rinunciato alla riscossione delle spese legali a cui la controparte era stata condannata.



